COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 172/LND del 20/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA AL CALCIATORE VILMERCATI FEDERICO, AL CALCIATORE PISANO LUCA FINO AL 28.02.2015 E ALL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO LANCIOLI CHRISTIAN FINO AL 14.02.2015 ED INIBIZIONE AL DIRIGENTE VILMERCATI ENRICO FINO AL 20.02.2015 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 21.01.2015 (Gara: Colleferro – Albalonga del 17.01.2015 – Campionato Regionale Juniores) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 164 del 13.2.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 172/LND del 20/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA AL CALCIATORE VILMERCATI FEDERICO, AL CALCIATORE PISANO LUCA FINO AL 28.02.2015 E ALL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO LANCIOLI CHRISTIAN FINO AL 14.02.2015 ED INIBIZIONE AL DIRIGENTE VILMERCATI ENRICO FINO AL 20.02.2015 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 21.01.2015 (Gara: Colleferro – Albalonga del 17.01.2015 – Campionato Regionale Juniores) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 164 del 13.2.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzioni a carico del dirigente Vilmercati Enrico, dell’assistente dell’arbitro Lancioli Christian e dei calciatori Pisano Luca e Vilmercati Federico assumendo che i propri tesserati non abbiano assunto atteggiamenti offensivi o minacciosi, rientrando le loro condotte nella normale seppur veemente dialettica con l’arbitro; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso del dirigente Vilmercati Enrico e del calciatore Pisano Luca nonché della condotta minacciosa del calciatore Vilmercati Federico e di quella ingiuriosa dell’assistente dell’arbitro Lancioli Christian, il quale ha altresì scagliato la bandierina per terra; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la squalifica del calciatore Vilmercati Federico debba essere lievemente ridotta riportandola ai consolidati parametri utilizzati da questo Organo di Giustizia Sportiva, mentre le condotte degli altri tesserati appaiono essere state sanzionate adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Vilmercati Federico al 13.02.2015, mentre rimangono confermate le altre decisioni relative al calciatore Pisano Luca, all’assistente dell’arbitro Lancioli Christian e al dirigente Vilmercati Enrico. La tassa reclamo va restituita
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