F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 26 Febbraio 2015 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO FAVARIN (Tecnico della Società SSD Fidelis Andria 1928 Srl), Società SSD FIDELIS ANDRIA 1928 Srl – (nota n. 5498/392 pf14-15 SS/fda del 29.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 26 Febbraio 2015 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO FAVARIN (Tecnico della Società SSD Fidelis Andria 1928 Srl), Società SSD FIDELIS ANDRIA 1928 Srl - (nota n. 5498/392 pf14-15 SS/fda del 29.1.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti relativi al deferimento disposto dalla Procura federale, nei confronti del Sig. Giancarlo Favarin, ai sensi degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS, nei confronti della SSD Fidelis Andria, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, osserva: Il Sig. Giancarlo Favarin, tecnico della SSD Fidelis Andria, militante in serie D, il giorno 14.12.2014 al termine della gara Fidelis Andria Cavese, nel corso di una intervista rilasciata alla emittente televisiva locale “Telesveva”, pronunciava le seguenti frasi: “No, io ho passato dei mesi sicuramente importanti a Bisceglie, persone in gamba, in gambissima i biscegliesi, tranne qualche invertebrato che sta dentro la Società. Però insomma, per il resto mi sono trovato molto bene, con qualche giocatore che è rimasto ancora li ho buoni rapporti; però anche intorno lì al Bisceglie calcio ci sono dei personaggi un po’ squallidi”, ritenute dall’organo inquirente, oggettivamente offensive e lesive della onorabilità dei componenti la dirigenza della Società AS Bisceglie 1913. In seguito al deferimento è stata fissata la riunione odierna, alla quale ha presenziato il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica a carico del Favarin e dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) nei confronti della Società SSD Fidelis Andria 1928 Srl. Sono altresì comparsi i rappresentanti dei deferiti, i quali hanno chiesto il proscioglimento per entrambi o, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che la visione del supporto informatico allegato agli atti conferma puntualmente le frasi riportate nel capo di incolpazione. Tali frasi, seppur rivolte genericamente a persone non individuate, hanno, tuttavia, ad oggetto componenti della dirigenza societaria del Bisceglie ed un contenuto oggettivamente offensivo. Le dichiarazioni, in quanto rilasciate nel corso di una intervista ad una emittente televisiva, debbono essere considerate pubbliche ai sensi del comma 4 dell’art. 5 CGS. Si ritiene equo, in considerazione della genericità delle frasi pronunciate dal Favarin in occasione dell’intervista di cui trattasi, che ne attenua la gravità e la portata offensiva, infliggere al deferito la sanzione di cui al dispositivo. Ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 CGS la Società SSD Fidelis Andria risponde a titolo di responsabilità oggettiva della violazione commessa dal proprio tesserato. Sanzione congrua per la Società appare quella dell’ammenda della misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge a Giancarlo Favarin, la squalifica di gg. 20 (venti) e alla SSD Fidelis Andria l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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