COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIANGOLAZIO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-3-2018 A CARICO DEL CALCIATORE CAROSI LORENZO E FINO AL 18-3-2018 A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI NICOLAS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 21-3-2014. (GARA TRIANGOLAZIO C5 – BLUE GREEN SSD SRL DEL 15-3-2014 – CAMPIONATO C5 SERIE C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIANGOLAZIO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-3-2018 A CARICO DEL CALCIATORE CAROSI LORENZO E FINO AL 18-3-2018 A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI NICOLAS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 21-3-2014. (GARA TRIANGOLAZIO C5 – BLUE GREEN SSD SRL DEL 15-3-2014 – CAMPIONATO C5 SERIE C2) Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la Società Triangolazio Calcio a 5 ha impugnato le sanzioni comminate con la delibera del competente Giudice Sportivo, indicata in epigrafe. La reclamante deduce che il direttore di gara e l’osservatore arbitrale, che hanno rilevato le fasi dell’aggressione, gravissima sia nella portata che nelle conseguenze, subita dall’Arbitro al 21’ del secondo tempo, sarebbero incorsi in un errore di persona. La società sostiene che a colpire l’arbitro, già a terra e privo di sensi, con un calcio a fianco sinistro, sia stato non il calciatore n. 6 dei locali, Lorenzo Carosi, come rilevato dall’osservatore arbitrale ma il calciatore Diego Sinistri, come da assunzione di responsabilità sottoscritta dallo stesso ed allegata al reclamo. Inoltre sarebbe errata anche l’indicazione del calciatore Nicolas Olivieri come colui il quale ha scagliato contro il direttore di gara una borraccia piena d’acqua, colpendolo ad un fianco e procurandogli intenso dolore, in quanto l’autore del gesto sarebbe il calciatore Giuseppe Lepore che, anche lui, si è assunto la paternità del gesto sottoscrivendo una dichiarazione di responsabilità allegata agli atti. La società richiedeva di essere ascoltata ed in sede di audizione diretta ribadiva le censure già articolate nel reclamo, facendo riferimento alle dichiarazioni di responsabilità allegate in atti. La Commissione decideva quindi di sentire a chiarimenti sia il direttore di gara che l’osservatore arbitrale che, invece, ribadivano senza alcun tentennamento quanto già riportato negli atti ufficiali. In particolare, il direttore di gara ribadiva che a lanciare la borraccia che lo ha colpito al fianco è stato il calciatore Olivieri, identificato senza alcun dubbio dalla maglia, peraltro di colore diverso in quanto portiere, mentre l’osservatore arbitrale dichiarava di essere assolutamente certo del numero di maglia, n. 6, indossata dal calciatore che aveva proditoriamente colpito l’arbitro con un calcio al fianco mentre era già a terra. A fronte di queste puntuali dichiarazioni, prive di alcun vizio logico e rese senza alcuna esitazione o tentennamento, la Commissione non può che ribadire il principio che i documenti ufficiali assumono valore di prova privilegiata e non sono smentibili da ricostruzioni di parte ed anche da assunzioni di responsabilità e quindi le squalifiche irrogate, del tutto congrue rispetto ai gravissimi occorsi, vanno integralmente confermate. La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 249 del 23.5.2014. La tassa reclamo va incamerata
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