COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DI LUZIO DANIELE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PERILLO ALESSANDRO E SOAVE PAOLO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 61 COMMA 5 DELLE NOIF, E DELLA A.S.D. VIS CERVARO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., NONCHÉ EX ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DI LUZIO DANIELE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PERILLO ALESSANDRO E SOAVE PAOLO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 61 COMMA 5 DELLE NOIF, E DELLA A.S.D. VIS CERVARO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., NONCHÉ EX ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con lettera dell 7.2.2014 – prot. MZ/cg/82, informava la Procura Federale che la società A.S.D. VIS CERVARO, partecipante al Campionato di terza Categoria di Frosinone, nelle 14 gare disputate dalla predetta Società aveva utilizzato molti nominativi di soggetti non tesserati alla data di disputa delle gare indicando, in ciascuna distinta, delle matricole federali non appartenenti ai calciatori ivi riportati o in alcuni casi inesistenti. La Procura Federale, esaminate le distinte relative alle gare disputate dalla Società VIS CERVARO, a tutto il 6.2.2014, rilevava che, effettivamente, nelle 14 gare in argomento, partecipavano soggetti non tesserati, indicando matricole federali non appartenenti ai calciatori utilizzati. In sede di audizione, il Presidente della Società incolpata il Sig. DI LUZIO DANIELE, ammetteva l’addebito, imputando l’accaduto ad “un collaboratore che non ha espletato le dovute pratiche per tesserare gli stessi”. Nella fattispecie la Procura ha ravvisato responsabilità da parte del presente DI LUZIO per aver omesso di esercitare una doverosa azione di controllo sull’operato della propria Società, del Sig. PERILLO ALESSANDRO (per 7 gare), tesserato quale allenatore della Società, del Dirigente SOAVE PAOLO (per 7 gare) per aver entrambi sottoscritto la regolare partecipazione alle gare dei tesserati, non in posizione regolamentare. Alla luce di quanto sopra, i predetti vengono deferiti per le violazioni loro ascritte a questa Commissione Disciplinare, unitamente alla Società VIS CERVARO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto addebitato al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti, nonché ex art. 46 comma 6 del C.G.S. per aver beneficiato nelle gare in argomento delle prestazioni di calciatori non aventi titolo a prendervi parte. Alla riunione indetta dal questa Commissione, è presente per la Procura Federale, l’Avv. LUCA SANZI. Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale conclude affermando la responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo per il Presidente DI LUZIO DANIELE l’inibizione per mesi 6, per l’allenatore PERILLO ALESSANDRO la squalifica per 6 gare, per il Dirigente SOAVE PAOLO l’inibizione per mesi 6 e per la società VIS CERVARO 15 punti di penalizzazione. Questa Commissione, dopo aver valutato i comportamenti dei sopraelencati tesserati, contrari alle norme regolamentari all’uopo stabilite, concorda con le sanzioni proposte dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Presidente DI LUZIO DANIELE l’inibizione per 6 mesi, all’allenatore PERILLO ALESSANDRO la squalifica per 6 gare, al Dirigente SOAVE PAOLO l’inibizione per 6 mesi e alla Società VIS CERVARO 15 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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