COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S.D. CAMPO BOARIO LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PUGLIESE RENATO , FINO AL 31 DICEMBRE 2014, DEI CALCIATORI CHECCA DYLAN FINO AL 04 GIUGNO 2019, RABIT MARK, AL 06 MAGGIO 2015, RIZZI ALDO E SCIAUDONE ALEX AL 04 GIUGNO 2018, COZZI MIRKO, AL 04 GIUGNO 2017, SIMONELLI LORENZO , AL 06 MARZO 2015 , DE LUCIA GABRIELE PER DUE GARE E A RUSSO SIMONE PER UNA GARA NONCHE’ DELL’AMMENDA ALLA STESSA SOCIETA’ IRROGATA, DI EURO 500,00, SANZIONI TUTTE ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 82 /LND DEL 05.06.2014’ (GARA : S.S.D. HERMADA – U.S.D. CAMPO BOARIO LATINA DEL 31.05.2014 CAMPIONATO COPPA PROVINCIALE LATINA UNDER 19)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S.D. CAMPO BOARIO LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PUGLIESE RENATO , FINO AL 31 DICEMBRE 2014, DEI CALCIATORI CHECCA DYLAN FINO AL 04 GIUGNO 2019, RABIT MARK, AL 06 MAGGIO 2015, RIZZI ALDO E SCIAUDONE ALEX AL 04 GIUGNO 2018, COZZI MIRKO, AL 04 GIUGNO 2017, SIMONELLI LORENZO , AL 06 MARZO 2015 , DE LUCIA GABRIELE PER DUE GARE E A RUSSO SIMONE PER UNA GARA NONCHE’ DELL’AMMENDA ALLA STESSA SOCIETA’ IRROGATA, DI EURO 500,00, SANZIONI TUTTE ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 82 /LND DEL 05.06.2014’ (GARA : S.S.D. HERMADA - U.S.D. CAMPO BOARIO LATINA DEL 31.05.2014 CAMPIONATO COPPA PROVINCIALE LATINA UNDER 19) La Commissione Disciplinare Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Preliminarmente si dichiara inammissibile il reclamo avverso le squalifiche dei giocatori , De Lucia Gabriele e Russo Simone , non essendo le stesse soggette ad alcuna impugnazione, ai sensi dell’art. 45 comma 3, sub. a) del c.g.s. Per il resto; dal referto di gara risulta che al 50’ del secondo tempo , l’arbitro sospendeva la partita tra la Società ricorrente e la S.S.D. Hermada, perché , a seguito di una decisione tecnica contestatagli, il n.9 della Società Campo Boario Latina, Checca Dylan, lo colpiva con un violento calcio alla schiena , facendolo cadere con la faccia a terra, (tanto che il direttore di gara era costretto a recarsi al Pronto Soccorso di Formia , dove i sanitari esprimevano relativa prognosi). A tale evento susseguivano, mentre l’arbitro rientrava nel suo spogliatoio, altre aggressioni perpetrate dal Sig. Pugliese Renato, che lo spintonava con violenza , proferendo gravi minacce. Quanto al Rabit Mark, questi tentava di aggredire il direttore di gara con violenti calci e spinte; Rizzi Aldo, minacciava l’arbitro sferrandogli violenti calci e pugni ai fianchi; Cozzi Mirko, già espulso, dopo la sospensione della gara raggiungeva l’arbitro con uno sputo al volto e così faceva Sciaudone Alex che lo spingeva colpendolo con pugni alla schiena. In fine Simonelli Lorenzo , tentava di aggredire il direttore di gara scagliandogli al volto la bandierina, che non lo raggiungeva. La ricorrente , sebbene regolarmente convocata, non compariva dinanzi questa Commissione. La stessa Società nel suo atto introduttivo, ribadiva le proprie ragioni, dando una versione edulcorata dei fatti, e precisava che la ricostruzione arbitrale appariva lacunosa eccessiva e a tratti contraddittoria, eccependo , sia l’entità delle lesioni riportate dal direttore di gara, che l’identificazione propria degli autori delle violenze. Di fatto , a dir proprio, l’arbitro, nel suo processo verbale, riportava circostanze non veritiere per fatti non accaduti. Tra l’altro riconduceva le minacce espresse dai suoi tesserati, come generiche e “ riproduzioni di situazioni contraddittorie”. Inoltre la reclamante, teneva a precisare che fino alla data di tali eventi, non aveva subito alcuna penalità, tanto meno multe per comportamenti ad essa o ai suoi sostenitori, addebitabili. Pertanto reputando eccessive le sanzioni adottate dal giudice di primo grado, chiedeva in via principale l’annullamento delle stesse e per l’effetto l’estraneità dei fatti sia nei confronti dei calciatori, che della medesima Società. In subordine , comunque, la riduzione di tutte le squalifiche inflitte , per commisurarle a più equa giustizia. Il ricorso può essere accolto, soltanto per quanto riguarda le posizioni di alcuni calciatori; precisamente di Checca Dylan , Rizzi Aldo e Sciaudone Alex, rispettivamente perché questi non cagionavano all’arbitro conseguenze fisiche significative , pur costringendolo comunque per tali eventi, alla sospensione della gara, nonché per il Checca , alle necessarie cure mediche. Così per l’allenatore Pugliese Renato, la cui azione si riduceva nel pronunziare frasi estremamente minacciose e ad una contestuale spinta, senza alcuna conseguenza. Mentre per Rabit Mark e Simonelli Lorenzo, è inifluente , riguardo alle loro condotte poste in essere, (le quali non possono ricondursi al mero tentativo), che l’azione aggressiva diretta sicuramente contro l’arbitro, non si consumava , grazie alle pronte schivate di quest’ultimo. Nel merito, valutando i comportamenti dei tesserati della Società, sicuramente meritevoli di ampia censura , e ciò in riferimento alle loro gravi condotte messe in essere, si ritiene che tale susseguirsi di eventi, (scaturiti anche da reazioni eccessive ed incontrollate, per una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, intesa in senso avverso alla loro squadra), sono da considerarsi comunque estremamente violenti, antieducativi , antisportivi e lesivi della persona e della dignità, propria dell’arbitro, e quindi degni di adeguata sanzione. Pertanto ad un attento esame della fattispecie, questo Commissione giudicante, reputa meglio graduare le squalifiche inflitte ai soggetti interessati per renderle più congrue anche rispetto a quelle abitualmente erogate dagli Organi di Giustizia sportiva per casi analoghi. DELIBERA Di respingere il reclamo relativo alle posizioni di Rabit Mark, Cozzi Mirko e Simonelli Lorenzo, confermando in toto le loro squalifiche come al C. U. n.82 /LND del 05.06.2014 del Giudice sportivo della delegazione provinciale di Latina, e in riforma sempre del provvedimento di quest’ultimo, riduce le squalifiche dei calciatori : Chicca Dylan dal 04.06.2019 al 30.06.2018, Rizzi Aldo dal 04.06.2018 al 04.06.2017, e di Sciaudone Alex , dal 04.06.2018 al 31.12.2017. Accoglie il reclamo relativo all’allenatore Pugliese Renato , riducendo la sua squalifica dal 31.12.2014 al 31.10.2014. In fine conferma l’ammenda di euro 500.00 (euro cinquecento/00), a carico della Società U.S.D. Campo Boario Latina, così come anticipato sul C.U. n. 273 del 20.6.2014. La tassa reclamo va restituita.
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