COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL DEL SIG. DAVID MAURIZI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO G.S.D. 1949 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 3/7/2014 per il 30/6/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL DEL SIG. DAVID MAURIZI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO G.S.D. 1949 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C., rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal Sig. MAURIZIO ZOPPO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base Uefa B, e la Società PIANOSCARANO 1949 inerente il mandato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2012/2013, segnalando, nel contempo, che le parti nell’accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall’intesa tra L.N.D. e AIAC. Veniva altresì richiamata la decisione del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n. 4 stag. sport. 2013/2014, in relazione alla vertenza n. 158/23 in cui si faceva obbligo alla Società PIANOSCARANO 1949 di corrispondere all’allenatore MAURIZIO ZOPPO la somma complessiva di € 1.255 e, nella predetta delibera, venivano rimessi gli atti alla Procura Federale, per avere le parti interessate, previsto nel contratto un importo economico, superiore a quello previsto dalle Norme Federali. La Procura Federale accertava con esito positivo la situazione del tecnico MAURIZIO ZOPPO, iscritto regolarmente presso il Settore Tecnico quale allenatore di Base Uefa B, rilevando che il compenso pattuito tra il Tecnico e la Società PIANOSCARANO 1949 in un importo di € 4.400, risultava superiore al massimo consentito di € 2.500. Riteneva la Procura Federale che la condotta sopra descritta e documentalmente accertata abbia integrato, a carico del Sig. MAURIZIO ZOPPO, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 della L.N.D. dell’1.7.12, per cui si è proceduto con separato atto di deferimento inviato alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Ravvisava per tale circostanza la responsabilità del Sig. DAVID MAURIZI, Presidente all’epoca dei fatti della Società PIANOSCARANO 1949, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della Società stessa. Ciò detto, l’Organo Inquirente deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti di cui sopra per le violazioni regolamentari a loro ascritte ed indicate in titolo. Alla riunione indetta da questa Commissione, era presente per la Procura Federale l’Avv. LUCA SANZI. Per i deferiti era presente il Direttore Generale della Società PIANOSCARANO 1949, Sig. GROSSARDI GIANLUCA e il Segretario Sig. GATTO ALESSANDRO. Il Rappresentante della Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo 3 mesi di inibizione per l Presidente DAVID MAURIZI e per la Società PIANOSCARANO 1949 l’ammenda di € 750. Il Sig. GROSSARDI in primo luogo fa presente che l’accordo non è mai stato depositato presso il Comitato Regionale e sottolinea inoltre che lo stesso è stato sottoscritto dal Direttore Tecnico e non dal Presidente della Società. Ribadisce infine la totale buona fede della Società PIANOSCARANO 1949, Società dilettantistica gestita da volontari appassionati di calcio. Questa Commissione Disciplinare, valutati gli atti e alla luce di alcune precisazioni avanzate dai deferiti, ritiene che le sanzioni possono essere contenute entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Presidente DAVID MAURIZI l’inibizione per 2 mesi e alla Società PIANOSCARANO 1949 la sanzione dell’ammenda di € 500. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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