COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66/LND del 17/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSETTI ALESSANDRO (SOCIETA’ LE FISCHIERE – TORNEO BEACH SOCCER) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.7.2016 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 7 DEL 22.7.2014 (Gara: CENTRO STORICO – LE FISCHIERE del 15.7.2014 – Torneo “TERRACINA” BEACH SOCCER 2014)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66/LND del 17/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSETTI ALESSANDRO (SOCIETA’ LE FISCHIERE – TORNEO BEACH SOCCER) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.7.2016 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 7 DEL 22.7.2014 (Gara: CENTRO STORICO – LE FISCHIERE del 15.7.2014 – Torneo “TERRACINA” BEACH SOCCER 2014) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Ascoltato, come da richiesta, l’interessato; considerato che le argomentazioni addotte dal ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; rilevato, in particolare, che il contatto tra il pallone e la nuca dell’arbitro non ha causato a quest’ultimo alcuna conseguenza fisica; questa Corte, pur ribadendo la gravità del gesto compiuto dal calciatore (lancio del pallone contro l’arbitro), ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organo di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e considerato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo al 30.6.2015 la squalifica al calciatore ROSSETTI ALESSANDRO, così come anticipato sul C.U. n. 52 del 3.10.2014. La tassa reclamo va restituita.
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