COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66/LND del 17/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA VODICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 1 GARA A CARICO DELL’ALLENATORE TOSTI PINO, PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ALTOBELLI FILIPPO, CHIANESE LUCA, PERFETTI EMANUELE E PERFETTI SIMONE E FINO AL 30.11.2014 A CARICO DEI CALCIATORI TOTI GIACOMO, BERTI FRANCESCO E SAOUD MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 DEL 18.9.2014 E 39 DEL 19.9.2014 (Gara: CALCIO SABAUDIA VODICE – FIUMICINO CALCIO del 17.9.2014 – Coppa Italia Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66/LND del 17/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA VODICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 1 GARA A CARICO DELL’ALLENATORE TOSTI PINO, PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ALTOBELLI FILIPPO, CHIANESE LUCA, PERFETTI EMANUELE E PERFETTI SIMONE E FINO AL 30.11.2014 A CARICO DEI CALCIATORI TOTI GIACOMO, BERTI FRANCESCO E SAOUD MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 DEL 18.9.2014 E 39 DEL 19.9.2014 (Gara: CALCIO SABAUDIA VODICE – FIUMICINO CALCIO del 17.9.2014 – Coppa Italia Promozione) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo con cui la Società CALCIO SABAUDIA VODICE contesta le sanzioni inflitte ai calciatori BERTI FRANCESCO, TOTI GIACOMO e SAOUD MARCO fino al 30.11.2014, asserendo che il loro comportamento, nei limiti dell’involontarietà, non ha causato alcun danno al Direttore di gara; sentita, come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito il contenuto del ricorso circa la richiesta di una sostanziale riduzione della squalifica; letti gli atti ufficiali da cui si rileva l’inaccettabile comportamento dei citati calciatori (il BERTI ed il SAOUD calpestavano intenzionalmente i piedi dell’arbitro ed il TOTI, espulso per aver spintonato un avversario facendolo cadere a terra, poggiava le mani sul petto dell’arbitro stesso e mimava il gesto di colpirlo con uno schiaffo); considerate, quindi, inconsistenti le lamentele della ricorrente, questa Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso i provvedimenti di squalifica per 1 gara a carico dell’allenatore TOSTI PINO e per 2 gare a carico dei calciatori ALTOBELLI FILIPPO, CHIANESE LUCA, PERFETTI EMANUELE e PERFETTI SIMONE, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 30.11.2014 a carico dei calciatori TOTI GIACOMO, BERTI FRANCESCO e SAOUD MARCO, così come anticipato sul C.U. n. 52 del 3.10.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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