COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71/LND del 24/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’ 8.10.2014 (Gara: FORMIA 1905 – FONTANA LIRI del 5.10.2014 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 71/LND del 24/10/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’ 8.10.2014 (Gara: FORMIA 1905 - FONTANA LIRI del 5.10.2014 – Campionato di Promozione) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la ricorrente lamenta la eccessività della sanzione, dal momento che il calciatore DE NUNZIO, non avrebbe posto in essere, nei confronti dell’avversario, alcun comportamento di natura violenta; esaminato il referto arbitrale, questa Corte rileva che la condotta del giocatore, pur non violenta, si è tuttavia concretizzata in gesti reiterati di natura invasiva e minacciosa, seguita poi da un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. La sanzione, pertanto, è da ritenersi del tutto congrua ed adeguata. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 3 gare al calciatore DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL, così come anticipato sul C.U. n. 66 del 17.10.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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