COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. ANGELO CARDUCCI E ALESSANDRO TEMPESTA, CALCIATORI DELLA ASD CORVARO 2012, DEL SIG. ANTONIO MACERONI DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ASD CORVARO 2012 E DELLA SOCIETA’ ASD CORVARO 2012

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 07.11.2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. ANGELO CARDUCCI E ALESSANDRO TEMPESTA, CALCIATORI DELLA ASD CORVARO 2012, DEL SIG. ANTONIO MACERONI DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ASD CORVARO 2012 E DELLA SOCIETA’ ASD CORVARO 2012 Con atto del 24 giugno 2014 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio (all’epoca competente per i deferimenti) i calciatori Angelo Carducci ed Alessandro Tempesta per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per aver colpito, il primo con un pugno violento al volto da tergo ed il secondo con calci mentre si trovava a terra, il portiere della squadra avversaria Fabio Giuliani ed il dirigente Antonio Maceroni per aver colpito lo stesso Giuliani con calci mentre già si trovava a terra sanguinante. Deferiva poi la società, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento deduceva di aver individuato nei soggetti deferiti gli autori, al momento non identificati dal direttore di gara, della aggressione collettiva subita dal portiere della società Salisano al termine della gara di terza categoria della Provincia di Rieti, Corvaro – Salisano del 26 gennaio 2014. Tale individuazione era stata resa possibile dalle audizioni, precise e concordanti, rese dai tesserati del Salisano e dai documenti prodotti in atti. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. I deferiti non facevano pervenire scritti difensivi . Alla riunione risultavano presenti i deferiti Carducci e Tempesta ed il rappresentante della società deferita. Il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e la irrogazione delle sanzioni di anni 1 di squalifica a carico dei calciatori Carducci e Tempesta e di due anni di inibizione a carico del dirigente Maceroni; richiedeva altresì l’irrogazione dell’ammenda di € 3.000,00 a carico della società Corvaro 2012 (di cui € 750,00 per ciascun calciatore ed € 1.500 per il dirigente). I deferiti protestavano la loro assoluta estraneità ai fatti e la assoluta contraddittorietà delle dichiarazioni dei tesserati del Salisano che avevano individuato in loro gli autori dei gesti di violenza nei confronti del portiere Giuliani. Nel corso dell’audizione rilevavano altresì come fosse stato lo stesso Giuliani a provocare il pubblico locale con continui gesti antisportivi e scurrili e che, in effetti, vi era stata una certa concitazione al termine della gara escludendo però che vi fossero stati i gravi gesti di violenza lamentati dallo stesso Giuliani. Ritiene la Commissione che l’indagine espletata dalla Procura abbia portato con certezza all’individuazione di alcuni dei protagonisti dell’aggressione subita dal calciatore Giuliani al termine della gara. Le dichiarazioni dei tesserati del Salisano sono convergenti tra di loro ed indicano unanimemente i tre tesserati avversari come gli autori dei principali gesti di violenza subiti dal portiere, l’Arbitro ha documentato come il clima della gara fosse molto acceso ed il Giuliani fosse fatto oggetto di continui insulti e minacce da parte dei tifosi avversari; inoltre proprio allo scadere si era acceso un parapiglia in area di rigore, prima della battuta di una punizione, che aveva coinvolto, come vittima, sempre il Giuliani ed aveva visto come protagonista in negativo il Carducci che era stato ammonito. Tutti questi elementi portano quindi ad affermare la responsabilità dei deferiti; per quanto riguarda la misura della sanzione, quelle richieste dalla Procura Federale appaiono troppo gravose in rapporto ai danni effettivamente subiti dal calciatore Giuliani ed alla dinamica degli avvenimenti, stante la generale concitazione e la assenza di obiettività nel referto di Pronto Soccorso se si esclude una ferita lacero contusa al labbro ed un dolore sternale; si ritiene quindi equo fissarle come da dispositivo. Il Tribunale Federale Territoriale tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare a loro carico le seguenti sanzioni Calciatori Angelo Carducci ed Alessandro Tempesta squalifica per mesi sei. Dirigente Antonio Macerone inibizione per mesi otto. Società ASD Corvaro 2012 ammenda di € 1.000,00 Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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