COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 29/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ROIO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEREALE CALCIO 1970 / ROIO CALCIO , DISPUTATA IL 21.12.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°24 DELL’8.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 29/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ROIO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEREALE CALCIO 1970 / ROIO CALCIO , DISPUTATA IL 21.12.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°24 DELL’8.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Roio Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, inflitto dal G.S:. “Perché al 40' del II t. alcuni tesserati presenti in tribuna lanciavano oggetti vari sul terreno di gioco senza tuttavia colpire alcuno; inoltre a fine gara mentre il direttore di gara si accingeva a raggiungere la propria autovettura altri tesserati (non identificati nel nominativo) della medesima società Roio prima insultavano e minacciavano l'arbitro (asserendo persino di seguirlo sino a casa) e poi, mentre l'arbitro si allontanava a bordo della propria auto, colpivano con un sasso il mezzo di proprietà dello stesso direttore di gara provocando danni. Per quanto sopra, si fa obbligo alla società ROIO di risarcire i danni causati alla vettura del direttore di gara nella misura documentata e richiesta”. La società appellante ha dedotto l’illegittimità della sanzione, chiedendone l’annullamento ovvero, in subordine la riduzione con annullamento, in ogni caso, dell’obbligo di risarcimento dei danni, in quanto non sarebbero stati individuati i responsabili dei fatti, indicati in tesserati/tifosi della Roio Calcio sulla base di mere deduzioni. Pertanto, nell’impossibilità di identificare gli autori dei gesti sanzionati, l’ammenda avrebbe dovuto essere comminata alla squadra di casa, sulla base del principio della responsabilità oggettiva. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il direttore di gara ha precisato che sia il lancio della moneta, sia quello della pietra sono stati effettuati da persone riconducibili con certezza alla società Roio Calcio, poiché riconoscibili dalle tute e dalle giacche indossate dai medesimi, con la conseguenza che non appare dubitabile quanto refertato dall’arbitro. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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