COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 29/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VASTO AVVERSO LE DECISIONI (AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETA’; INIBIZIONE A TESSERARSI NELL’AMBITO DELLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI UN ANNO AL SIG. GIANNICOLA ARMANDO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALANGUIDA / SPORTING VASTO, DISPUTATA IL 21.12.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°22 DEL 30.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 29/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VASTO AVVERSO LE DECISIONI (AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETA’; INIBIZIONE A TESSERARSI NELL’AMBITO DELLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI UN ANNO AL SIG. GIANNICOLA ARMANDO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALANGUIDA / SPORTING VASTO, DISPUTATA IL 21.12.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°22 DEL 30.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sporting Vasto ha impugnato e chiesto la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti, dei provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. : “per aver consentito al sig. Giannicola Armando di fare ingresso in campo qualificandosi illegittimamente quale accompagnatore ufficiale della Società, pur non censito come tale nell'ambito della stessa. Il Giannicola veniva allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto frasi offensive e minacciose al Direttore di Gara. Lo stesso atteggiamento manteneva al termine dalla gara attingendo l'Arbitro con uno sputo alla spalla. Lanciava inoltre un piccolo sasso verso l'autovettura del Direttore di Gara colpendola all'altezza di uno sportello. Si fa obbligo alla Società di risarcire i danni subiti dall'autovettura dell'Arbitro se richiesti e documentati. Inibizione al sig. Giannicola Armando a tesserarsi nell'ambito della FIGC per la durata di un anno per aver assunto illegittimamente nella gara di che trattasi la veste di Dirigente Accompagnatore della Società Sporting Vasto pur non essendo censito come tale nell'ambito della stessa“. La società appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel referto arbitrale in quanto il Giannicola, regolarmente tesserato quale calciatore della società, si sarebbe limitato a protestare contro l’espulsione comminatagli dall’arbitro e avrebbe indirizzato lo sputo per terra e non in direzione dell’arbitro. Inoltre il Giannicola non avrebbe nemmeno lanciato la pietra verso l’auto del direttore di gara in quanto, al termine della stessa, tutti i tesserati della Sporting avrebbero abbandonato l’impianto prima dell’uscita dell’arbitro dagli spogliatoi. Osserva, preliminarmente, la Corte che il sig. Giannicola Armando risulta regolarmente tesserato con la società Sporting Vasto, anche se solo come calciatore e non anche come dirigente – accompagnatore, funzione per la quale sarebbe stato necessario essere titolare di una specifica autorizzazione. Da ciò consegue che deve essere riformata la decisione del primo giudice sul presupposto che lo stesso Giannicola potesse essere effettivamente destinatario della sanzione adottata che, peraltro, deve essere confermata apparendo congrua ed adeguata al grave comportamento tenuto dallo stesso e chiaramente descritto nei riferimenti arbitrali. Per quanto concerne, invece, la sanzione dell’ammenda, ritiene la Corte che la stessa possa essere lievemente ridotta sul presupposto che i comportamenti non regolamentari sono stati posti in essere dal singolo Giannicola che, per tali comportamenti, è stato come sopra evidenziato congruamente sanzionato. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di squalificare il calciatore Armando Giannicola fino al 31.12.2015; di ridurre la sanzione inflitta alla società Sporting Vasto a € 400,00; dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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