COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 5/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MORELLI FEDERICO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO 1923 / AQUILANA, DISPUTATA L’11.01.2015 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°36 del 15.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 5/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MORELLI FEDERICO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO 1923 / AQUILANA, DISPUTATA L’11.01.2015 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°36 del 15.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Tagliacozzo ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore, a seguito di una decisione arbitrale, protestava nei confronti del direttore di gara in maniera particolarmente smodata e con fare minaccioso.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, di ritenere giusto il provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro, ma che il calciatore non ha tenuto il comportamento antisportivo contestato in quanto la protesta del calciatore, seppure smodata, non è stata violenta e che il contatto con l’arbitro è stato del tutto casuale.
Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore deve essere confermata perché risulta dagli atti che lo stesso, dopo la sua espulsione, ha rincorso il direttore di gare per circa venti metri e, una volta raggiunto, lo ha spinto con il petto facendolo indietreggiare.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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