COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANO TEATINO 1947 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 4.3.2015, INFLITTA DAL G.S. AL SIG. COCCIA TIZIANO IN RELAZIONE ALLA GARA GIULIANO TEATINO 1947 / PIANELLA 2012 , DISPUTATA IL 18.1.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°37 DEL 22.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANO TEATINO 1947 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 4.3.2015, INFLITTA DAL G.S. AL SIG. COCCIA TIZIANO IN RELAZIONE ALLA GARA GIULIANO TEATINO 1947 / PIANELLA 2012 , DISPUTATA IL 18.1.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°37 DEL 22.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Giuliano Teatino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, inflitto dal G.S: “Perché a fine gara veniva a diverbio con un dirigente avversario, facendogli cadere a terra gli occhiali provocandone la rottura”. La società appellante ha dedotto che la sanzione inflitta doveva essere revocata,in quanto l’arbitro della gara non avrebbe visto l’episodio contestato e che, tale episodio gli sarebbe stato riferito dall’altro dirigente con il quale era venuto a diverbio. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il direttore di gara ha riferito di avere visto direttamente l’episodio e di avere notato che durante la discussione ha provocato la caduta a terra degli occhiali, che si sono rotti. La sanzione inflitta può ritenersi, peraltro, congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Coccia, con la conseguenza che deve essere confermata la decisione del primo giudice. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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