COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PRO PENNE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO 30.6.18 INFLITTA DAL G.S. AL SIG. CARDONE ROCCO IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING PRO PENNE / S. GIOVANNI TEATINO, DISPUTATA IL 7.12.14 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°30 DELL’11.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PRO PENNE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO 30.6.18 INFLITTA DAL G.S. AL SIG. CARDONE ROCCO IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING PRO PENNE / S. GIOVANNI TEATINO, DISPUTATA IL 7.12.14 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°30 DELL’11.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sporting Pro Penne ha impugnato e chiesto la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti, del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Espulso al termine della gara per aver dato uno schiaffo dietro la nuca all'arbitro con forza medio bassa, nel far rientro agli spogliatoi insultava l'arbitro colpendolo nuovamente con altro schiaffo“. La società appellante ha dedotto che il gesto del calciatore non si caratterizzava per intento violento, essendo consistito in una pacca sulla spalla del direttore di gara, volta a richiamare la sua attenzione per rappresentare le proprie ragioni e il proprio dissenso sulla conduzione dell’incontro. L’arbitro della gara, nel suo supplemento di rapporto, ha chiarito che i due schiaffi ricevuti non gli avevano causato alcun dolore e che, in ogni caso, non erano da considerarsi come gesti violenti, bensì quali proteste anche se particolarmente smodate. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, infatti, la sanzione inflitta deve essere ridotta, in quanto il gesto sanzionato non può essere annoverato tra le condotte violente. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Cardone Rocco fino al 30.6.2017, dispone restituirsi la tassa d’appello versata.
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