COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 70,00, CON CONTESTUALE CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / NUOVA SANTEGIDIESE 1948 DISPUTATA IL 19.1.15 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°30 DEL 29.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 70,00, CON CONTESTUALE CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / NUOVA SANTEGIDIESE 1948 DISPUTATA IL 19.1.15 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°30 DEL 29.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello proposto a mezzo fax , la società A.S.D. Castelnuovo Vomano ha chiesto la revoca dei provvedimenti sopra specificati, per non essere responsabile di quanto accaduto all’auto dell’arbitro.
Osserva la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto pervenuto oltre il termine previsto dall’art. 38, comma II, C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito.
Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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