COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO n. 23pf14-15/SP/dl dei calciatori BUSILLO ERMINIO, CORSARO ERNESTO, MAGLIANO REMY, BUONINFANTE CARLO, nonché delle Società ASD AURORA MARCONIA (ora ASD PISTICCIMARCONIA) e POLISPORTIVA VIGGIANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO n. 23pf14-15/SP/dl dei calciatori BUSILLO ERMINIO, CORSARO ERNESTO, MAGLIANO REMY, BUONINFANTE CARLO, nonché delle Società ASD AURORA MARCONIA (ora ASD PISTICCIMARCONIA) e POLISPORTIVA VIGGIANO. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avv.ti: Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Arturo Grenci – Componenti, nella seduta del 31/01/2015 ha deliberato quanto segue. PREMESSO Che il Procuratore Federale Aggiunto con nota del 26 Novembre 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: - BUSILLO ERMINIO, calciatore tesserato nella s.s. 2013-2014 per la ASD AURORA MARCONIA (attuale ASD PISTICCI MARCONIA), in data 06.09.2014 trasferito definitivamente all’ASD CITTA’ DI AGROPOLI; - CORSARO ERNESTO, tesserato nella s.s. 2013-2014 per l’ASD AURORA MARCONIA, svincolato in data 01.07.2014 e in data 06.09.2014 tesserato per l’ASD TAORMINA; - MAGLIANO REMY, tesserato per la s.s. 2013-2014 per la POLISPORTIVA VIGGIANO e svincolato in data 01.07.2014; - BUONINFANTE CARLO, tesserato nella s.s. 2013-2014 per la POLISPORTIVA VIGGIANO, svincolato il 01.07.2014 e in data 06.09.2014 tesserato per l’A.S.D. CITTA’ DI AGROPOLI; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 92, comma 2 NOIF, per avere omesso di richiedere alle rispettive società di appartenenza, ASD AURORA MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO, i Nulla Osta necessari alla partecipazione, in data 14.05.2014, alla gara organizzata da ASSOCIAZIONE SPORTIVA ITALIANA, Tottenham – Gaetano Addio, venendo tutti meno ai doveri di osservanza delle disposizioni emanate dalla stessa F.I.G.C. e delle prescrizioni dalle loro stesse Società dettate; - ASD AURORA MARCONIA nella s.s. 2013-2014, che dal 08.07.2014 ha mutato la propria denominazione in ASD PISTICCI MARCONIA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati BUSILLO ERMINIO e CORSARO ERNESTO, come sopra più dettagliatamente riportato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 C.G.S.; - POLISPORTIVA VIGGIANO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 C.G.S.; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 31 Gennaio 2015, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento, formulando le seguenti richieste e, nello specifico, per: - BUSILLO ERMINIO, CORSARO ERNESTO, MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO squalifica per n° 3 (tre) giornate; - ASD PISTICCI MARCONIA ammenda di € 300,00; - POLISPORTIVA VIGGIANO ammenda di € 300,00; nonché del Difensore dei soli BUSILLO ERMINIO e CORSARO ERNESTO, Avv. Gaetano Aita, il quale aveva dato corso a rituale e tempestivo deposito di memoria difensiva; Che gli altri deferiti MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO nonché le Società ASD PISTICCI MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO, benché regolarmente convocati, non si presentavano né producevano scritti difensivi a discarico.Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: - Verificata la propria competenza; - Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento dei calciatori BUSILLO ERMINIO, CORSARO ERNESTO, MAGLIANO REMY, BUONINFANTE CARLO, nonché delle Società ASD PISTICCI MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; - Analizzato l’art. 92 NOIF, rubricato sotto “Doveri dei tesserati”, e in particolare il comma 2 che la Procura Federale assume esser stato violato, il quale testualmente recita “I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei “giovani di serie” vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della Società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica”; - Considerato come l’art. 33, comma 1, NOIF, preveda che “I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”; - Accertato conseguentemente come i calciatori BUSILLO ERMINIO (classe 1989) e CORSARO ERNESTO (classe 1992) al momento della contestazione loro ascritta, fossero ultra maggiorenni e in ogni caso, tesserati per Società dilettantistiche e non già per Sodalizi associati in una delle Leghe professionistiche; - Osservato, nondimeno, come anche i calciatori MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO, all’epoca dei fatti per cui è deferimento, risultassero tesserati per Società dilettantistiche e non per Società associate in una delle Leghe professionistiche; - Considerato, ancora, come a mente dell’art. 92, comma 2, NOIF, le sanzioni a carico dei “giovani di serie” possano essere irrogate dal competente Organo di Giustizia Sportiva su esclusiva richiesta delle Società di appartenenza e che, nel caso di specie, non risulta acquisita agli atti alcuna denuncia e/o segnalazione e/o proposta di applicazione di sanzione nei confronti dei calciatori BUSILLO ERMINIO, CORSARO ERNESTO, MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO ad istanza di ASD PISTICCI MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO, a loro volta oggi deferite; - Ritenuto, in vero, come, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la richiesta di sanzione sia stata avanzata unicamente dalla Procura Federale e così in evidente difformità rispetto a quanto dalla norma che si assume essere stata violata regolato; - Accertato, in definitiva, come, alla stregua delle argomentazioni che precedono, alcuna responsabilità possa essere a qualsivoglia titolo addossata alle parti deferite, in relazione ai fatti in questa sede dedotti e come inapplicabile possa quindi qualificarsi la previsione dall’art. 92, comma 2, NOIF disciplinata; - Verificato, in conclusione, come una volta definitivamente accertata l’insussistenza di profili di illecito, il deferimento debba essere rigettato; - Osservato, da ultimo, come i deferiti MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO nonché le Società ASD PISTICCI MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO debbano essere comunque chiamati a rispondere, ancorché in riferimento ad ipotesi rilevatesi infondate e con conseguente, ovvia, necessità di procedere a mitigazione delle accessorie pene, per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA. P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così provvede: • rigetta il deferimento dalla Procura Federale prodotto e con esso la richiesta di sanzioni nei confronti di BUSILLO ERMINIO, CORSARO ERNESTO, MAGLIANO REMY, BUONINFANTE CARLO in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati; • rigetta il deferimento dalla Procura Federale prodotto e con esso la richiesta di sanzioni nei confronti delle Società ASD PISTICCI MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati; • irroga a MAGLIANO REMY e BUONINFANTE CARLO squalifica di n° 1 (una) giornata per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • irroga a Società ASD PISTICCI MARCONIA e POLISPORTIVA VIGGIANO ammenda di € 50,00 ciascuna per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it