COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.48 della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (squalifica del massaggiatore SPOSATO Carlo fino al 14/3/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.48 della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (squalifica del massaggiatore SPOSATO Carlo fino al 14/3/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che quanto risultante dagli atti ufficiali costituisce prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal Sig. SPOSATO Carlo fino al 14 FEBBRAIO 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it