COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.52 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 9.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Juniores Regionale Villese Calcio – Rizziconi Calcio del 23/12/2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore ROTTURA Domenico fino al 09/01/2020 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della FIGC, squalifica del calciatore COPPOLA Teodoro per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.52 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 9.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Juniores Regionale Villese Calcio – Rizziconi Calcio del 23/12/2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore ROTTURA Domenico fino al 09/01/2020 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della FIGC, squalifica del calciatore COPPOLA Teodoro per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA preliminarmente deve dichiararsi parzialmente inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara, mancando attestazione della avvenuta trasmissione del ricorso alla società controinteressata, come imposto dall'art.46, comma 5, C.G.S; quanto alle altre sanzioni, relative ai tesserati e alla società, RITIENE che la questione meriti un approfondimento istruttorio a mezzo dell’audizione a chiarimenti del Direttore di gara disposta per la seduta del 16 febbraio 2015. P.Q.M. -dichiara inammissibile il reclamo della società U.S.D. RIZZICONI CALCIO in relazione all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3; -per le altre sanzioni rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione dell’arbitro nella seduta del 16 FEBBRAIO 2015.
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