COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.54 della Società POL.TAURIANOVESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015 (squalifica del calciatore GUIDO Pasqualino per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.54 della Società POL.TAURIANOVESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015 (squalifica del calciatore GUIDO Pasqualino per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Guido Pasqualino al 31’ del secondo tempo ha spintonato il direttore di gara rivolgendogli parole offensive. Tale comportamento raffigura un atto di modesta violenza, individuato dal primo giudice, nonché un comportamento offensivo, la cui configurazione può essere riconosciuta da questa Corte. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è, quindi, congrua ed adeguata all’entità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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