COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.58 della Società A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 22.1.2015 (squalifica dei calciatori DELUCA Pietro e PERROTTA Pietro fino al 4/3/2015)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.58 della Società A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 22.1.2015 (squalifica dei calciatori DELUCA Pietro e PERROTTA Pietro fino al 4/3/2015) LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società Falchi Rossi Falconara impugna la decisione di primo grado con la quale i propri calciatori Deluca Pietro e Perrotta Pietro sono stai squalificati fino al 4.3.2015 per aver a fine gara – unitamente ad altri compagni di squadra non identificati - insultato e spintonato l’arbitro violentemente. Sostiene la reclamante che i fatti narrati non rispondono al vero in quanto nessun episodio di minaccia o violenza si è verificato ai danni dell’arbitro a fine gara. Rappresenta, infatti, che i calciatori dei Falchi Rossi, nonostante avessero subito un gol in evidente fuorigioco che aveva comportato la sconfitta, hanno manifestato con assoluta correttezza la contrarietà per la decisione assunta dal Direttore di gara. I fatti in supplemento di rapporto sono inconfutabili in quanto riferiti in maniera chiara e logicamente ineccepibile. Anche le sanzioni appaiono congrue, anche alla luce del contesto (partecipazione di ulteriori calciatori non identificati) in cui si sono consumati gli eventi. Il reclamo non merita, pertanto, accoglimento. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it