COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.59 della SOCIETA’ A.S.D. FREE TIME avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 22.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S. del 17.1.2015 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore MANDARANO Andrea Salvatore per CINQUE gare effettive, inibizione del dirigente CATANESE Giuseppe fino al 21.3.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.59 della SOCIETA’ A.S.D. FREE TIME avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 22.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S. del 17.1.2015 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore MANDARANO Andrea Salvatore per CINQUE gare effettive, inibizione del dirigente CATANESE Giuseppe fino al 21.3.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice sportivo di primo grado, preso atto della nota dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria del 21.1.2015, che gli comunicava che il calciatore Mandarano Andrea Salvatore non risultava tesserato in qualità di calciatore con la Società A.S. D. Free Time, ha comminato alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara A.S. D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S., del 17.1.2015 con il risultato di 0 - 6 per la posizione irregolare del calciatore. Comminava, inoltre, le ulteriori sanzioni di cui in epigrafe. A tale decisione si oppone la società Free Time rappresentando che il calciatore Mandarano è regolarmente tesserato sin dal mese di dicembre 2014, anteriormente, quindi, alla disputa della gara di cui si discute, essendo stata regolarmente esperita la procedura prescritta dalle norme federali (per come provato con la documentazione allegata al reclamo). L’Ufficio Tesseramento – in data 27 gennaio 2015 - ha certificato che il calciatore Mandarano risulta tesserato con la Free Time dal 19 dicembre 2014, chiarendo che la prima comunicazione al giudice sportivo è frutto di un errore, in fase di meccanizzazione, rettificato in data 23.1.2015, successivamente, cioè, alla pubblicazione della delibera di primo grado. Il reclamo merita, pertanto, accoglimento. Per tale ragione va ristabilito il risultato acquisito sul campo e vanno annullate le ulteriori sanzioni. Residua a carico del Mandarano una sola giornata di squalifica che promana dall’espulsione subita a seguito di doppia ammonizione. P.Q.M. accoglie il reclamo e pertanto: -annulla la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Calcio a 5 Serie D A.S.D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S. del 17.1.2015 con il punteggio di 0-6 inflitta alla Società ASD FREE TIME e ripristina il risultato della gara in esame 4 – 6 conseguito sul campo a favore della Società ASD SELES; -annulla l’ammenda di € 80,00; -annulla l’inibizione del dirigente accompagnatore CATANESE Giuseppe; -riduce la squalifica del calciatore MANDARANO Andrea Salvatore ad UNA sola giornata effettiva per l’espulsione conseguente da doppia ammonizione, annullando le QUATTRO giornate comminate per aver disputato la gara in epigrafe in posizione irregolare ; -dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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