COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.50 della Società F.C.D. DAVOLI ACADEMY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.25 SGS del 8.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Giovanissimi Regionali Virtus Soverato – Davoli Academy del 15/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00, inibizione del dirigente BARBIERI Nicola fino al 15/2/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.50 della Società F.C.D. DAVOLI ACADEMY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.25 SGS del 8.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Giovanissimi Regionali Virtus Soverato – Davoli Academy del 15/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00, inibizione del dirigente BARBIERI Nicola fino al 15/2/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante: RILEVA l'unico motivo di impugnazione riguarda la presunta irregolarità del procedimento dinanzi al giudice sportivo e la conseguente nullità della delibera, in quanto adottata dal Giudice di primo grado, su reclamo della società Virtus Soverato, senza avere previamente comunicato alle parti, ed in particolare alla società controinteressata Davoli Academy, la data della decisione, adempimento espressamente imposto dal richiamato art.29, comma 8-bis, del C.G.S., per consentire agli interessati di depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A parere della Corte la doglianza è fondata e il reclamo merita accoglimento. Il comma 8-bis dell'art.29 del C.G.S., richiamato dalla ricorrente, è stato introdotto in occasione della recente modifica del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., deliberato dal Commissario ad Acta con decreto del 30 luglio 2014, approvato con delibera del Presidente del CONI n.112/52 del 31 luglio 2014, pubblicato il 1° agosto 2014 sul Comunicato Ufficiale n.36/A. Pur avendo mantenuto inalterate le competenze dei Giudici Sportivi, articolati in uffici nazionali e territoriali, Il giudice sportivo è così onerato dall'art.29, comma 8-bis, di individuare “gli altri soggetti interessati” per poter comunicare loro, oltre che al reclamante, la data in cui verrà deciso il procedimento instaurato su reclamo. in ordine a tutti i fatti commessi in occasione della gara, tanto con riferimento alla regolarità dello svolgimento, quanto ai comportamenti dei tesserati, e pur confermando che il procedimento si celebra senza udienza, tale norma ha previsto per la prima volta, non esistendo in precedenza alcuna disposizione sul punto, in tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, il diritto dell'istante e di tutti i soggetti interessati che devono essere individuati dal giudice di "far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria" . La mancanza di tale comunicazione nega alle parti la facoltà di depositare memorie e documenti nel termine di due giorni prima della decisione, e non può che inficiare la regolarità del procedimento e della conseguente delibera, come dedotto dalla società reclamante. Non pare vi possano essere dubbi sulla corretta applicazione della norma ai giudizi innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, essendo rubricata nella parte generale del codice di Giustizia Sportiva, al Titolo III “Organi della Giustizia Sportiva”, con la inequivoca intestazione “Giudici sportivi nazionali e territoriali”, né tantomeno si riscontra alcuna deroga a tale precetto nelle norme speciali relative alla “Disciplina in ambito regionale della LND”. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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