COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 11 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.62 della Società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 SGS del 23.1.2015 (ripetizione della gara Giovanissimi Provinciali Atletico San Lucido – Olympic Tirreno 2012 del 10/1/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 11 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.62 della Società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 SGS del 23.1.2015 (ripetizione della gara Giovanissimi Provinciali Atletico San Lucido – Olympic Tirreno 2012 del 10/1/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; premesso che nessun pregio possono avere le doglianze della ricorrente nella parte in cui lamenta ritardo nella pubblicazione della decisione relativa alla gara, essendo stata la stessa pubblicata nel primo comunicato utile; rilevato, nel merito, che per costante insegnamento della C.A.F.”in tema di impedimento dipendente da causa di forma maggiore è necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessuno addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”; che essendo programmato l’incontro per le ore 15.00 in San Lucido ed essendo avvenuta la presunta avaria alle ore 14.45 nei pressi di Diamante (dichiarazione Aldo Marzico) quando mancavano circa 50 Km per raggiungere lo stadio, alla Soc. Olympic Tirreno 2012 deve essere quanto meno attribuita la responsabilità di non aver programmato la partenza con congruo anticipo tenuto conto della distanza e dei possibili impedimenti che avrebbero potuto verificarsi durante il tragitto. P.Q.M. in accoglimento del reclamo annulla la decisione del Giudice di 1^ grado ed irroga alla Società Olympic Tirreno 2012 la perdita della gara Giovanissimi Provinciali ATLETICO SAN LUCIDO – OLYMPIC TIRRENO 2012 del 10/1/2015 con il punteggio di 0-3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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