COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.52 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 9.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Juniores Regionale Villese Calcio – Rizziconi Calcio del 23/12/2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore ROTTURA Domenico fino al 09/01/2020 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della FIGC, squalifica del calciatore COPPOLA Teodoro per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.52 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 9.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Juniores Regionale Villese Calcio – Rizziconi Calcio del 23/12/2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore ROTTURA Domenico fino al 09/01/2020 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della FIGC, squalifica del calciatore COPPOLA Teodoro per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA con provvedimento pubblicato sul C.U. n.104 del 29/1/2015, questa Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara e, ritenuta la necessità di sentire l'arbitro, ne ha disposto la comparizione. La reclamante, sentita alla seduta del 26/1/2015, ha ammesso la rissa tra calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, negando, però, che si sia verificata o sia stata tentata alcuna aggressione all'arbitro ed escludendo in particolare che possa esserne stato protagonista il calciatore Rottura Domenico, che si trovava da qualche minuto negli spogliatoi, dove era stato accompagnato dall'allenatore dopo l'espulsione. Ha aggiunto di non avere avuto sostenitori al seguito per cui i tifosi entrati in campo erano della Villese, la squadra ospitante. Alla seduta del 16/2/2015 l'arbitro ha reso i richiesti chiarimenti sugli episodi contestati,confermando integralmente il suo rapporto e ribadendo di aver riconosciuto senza alcuna incertezza il calciatore Rottura Domenico quale suo aggressore. Reputa la Corte che, fermo la responsabilità del Rottura, la pena inflitta al calciatore sia eccessiva poiché si è trattato di un unico episodio, per quanto grave e riprovevole. Per questi motivi la sanzione al calciatore può essere ridotta, anche in considerazione della giovane età del responsabile. P.Q.M. preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara Villese Calcio – Rizziconi Calcio del 23/12/2014 Campionato Juniores Regionale; nel merito, in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ROTTURA Domenico a TRE anni (e quindi fino al 9 GENNAIO 2018) e annulla la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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