COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.53 della Società A.S.D. REAL CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Prima categoria Real Cerva – CSI Stalettì del 21/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 300,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica per SETTE gare effettive del giocatore SCORZA Giuseppe quale capitano in luogo del giocatore responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto non identificato, obbligo alla Società Real Cerva di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.53 della Società A.S.D. REAL CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Prima categoria Real Cerva – CSI Stalettì del 21/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 300,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica per SETTE gare effettive del giocatore SCORZA Giuseppe quale capitano in luogo del giocatore responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto non identificato, obbligo alla Società Real Cerva di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA alla seduta del 26/1/2015, esaminato il ricorso in oggetto e sentita la società reclamante, quanto alla squalifica del capitano in luogo del giocatore responsabile dell'atto di violenza verso l'arbitro, non identificato, preso atto che la reclamante comunicava il nominativo del responsabile nel portiere sig. Lia Alberto, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.104 del 29/1/2015, la Corte revocava la squalifica del capitano Scorza Giuseppe e rimetteva gli atti al Giudice Sportivo per la decisione relativa al calciatore Lia Alberto. Convocava per la seduta odierna l'arbitro a chiarimenti, rinviando la decisione all'esito dell'audizione. La società Real Cerva chiede l'annullamento di tutte le sanzioni deliberate dal giudice sportivo, contestando la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, non sussistendone gli estremi. In particolare, afferma, non si sono verificati gesti minacciosi o intimidatori verso l'arbitro, ma solo di palese comportamento irriguardoso ed oltraggioso, dettati da frustrazione per la concessione di una rete ritenuta non valida. Precisa la reclamante che l'arbitro è stato accerchiato da otto calciatori, le cui intenzioni erano quelle di protestare fermamente contro una sua decisione, ma senza usare alcuna violenza; che l'eventuale contatto fisico con il calciatore Lia Alberto può essere avvenuto mentre il calciatore cercava di allontanare i compagni, tant'è che l'arbitro ha riportato lesioni lievi; che la sua incolumità non è mai stata in pericolo, anche per la presenza dei Carabinieri a bordo campo; che vi erano tutte le condizioni per far continuare la gara in modo sereno e pacifico; che gli animi da parte dei sostenitori si sono scaldati solo dopo la decisione di sospendere la gara, ma la protesta è avvenuta fuori dal campo di gioco; che il padre dell'arbitro, mentre abbandonava l'impianto alla guida della sua autovettura, alzava il dito medio all'indirizzo dei tifosi presenti, i quali reagivano con espressioni colorite, ma senza alcun atto di violenza. Il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto degli atti ufficiali, per cui la decisione del giudice di primo grado deve ritenersi corretta, in quanto fondata su elementi di prova privilegiata. Quanto alla misura delle sanzioni irrogate nei confronti della società,reputa questa Corte che la penalizzazione di due punti in classifica risulta eccessiva rispetto agli accanimenti e, debba essere, pertanto, ridotta. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla società ASD REAL CERVA; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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