COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.57del Sig. NARDI Carmine ( Società A.S.D. AGID DIPIGNANO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.1.2015 (squalifica fino al 31.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.57del Sig. NARDI Carmine ( Società A.S.D. AGID DIPIGNANO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.1.2015 (squalifica fino al 31.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro telefonicamente a chiarimenti; RILEVA il calciatore Nardi contesta la squalifica irrogatagli in primo grado per aver colpito l’arbitro, assumendo di non essersi assolutamente reso responsabile del grave gesto. Nella seduta del 3 febbraio 2015, preso atto della gravità della sanzione irrogata e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta successiva del Collegio. L’arbitro nella seduta del 20 febbraio 2015– telefonicamente - confermava integralmente il suo rapporto, in particolare ribadiva di essere stato colpito con una violenta manata sul capo dal calciatore che senza ombra di dubbio aveva riconosciuto in Carmine Nardi in quanto al momento del gesto gli si era posto di fronte. Appare, tuttavia, conforme a giustizia ridurre la sanzione a tutto il 30 giugno 2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore NARDI Carmine a tutto il 30 GIUGNO 2016 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it