COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.69 della Società A.C.D. ACADEMY P. VIOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 SGS del 29.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Academy P.Viola – Valanidi Calcio Giovani del19.1.2015 con il punteggio do 0-3 Torneo Esordienti Fair Play,esclusione del torneo per seconda rinuncia).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.69 della Società A.C.D. ACADEMY P. VIOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 SGS del 29.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Academy P.Viola – Valanidi Calcio Giovani del19.1.2015 con il punteggio do 0-3 Torneo Esordienti Fair Play,esclusione del torneo per seconda rinuncia). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il Giudice Sportivo Territoriale (con C.U. n.61 del 29/01/2015 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria) ha accertato che la gara A.S.D. Academy P.Viola – A.S.Valanidi Calcio Giovanile del 19/01/2015, valevole per il Torneo Fair Play-Categoria Esordienti, non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società Academy P. Viola e, conseguentemente, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della stessa: punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3; esclusione dal Torneo “Fair Play”, in quanto seconda rinuncia, ai sensi di quanto previsto dal relativo Regolamento pubblicato sul C.U. n.27 del 30/10/2014 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria. La reclamante impugna il suddetto provvedimento, sostenendo, invece, di essersi regolarmente presentata al campo di calcio di Bocale (RC) alle ore 17,30, orario in cui avrebbe dovuto avere inizio la gara, “non trovando nessuno”; pertanto, la società chiede che venga disposto l’annullamento della decisione di primo grado e la ripetizione della gara. Questa Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta suddetta. Infatti, il Giudice di I grado ha correttamente preso atto del rapporto predisposto dalla Delegata dell’Attività di Base presso la Delegazione di Reggio Calabria (essendo esclusiva competenza del Settore Giovanile e Scolastico della Lega di verificare il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative del torneo in questione), nel quale, in modo puntuale, dichiara di avere iniziato il riconoscimento dei calciatori della società Valanidi alle ore 17,30, attendendo invano l’arrivo dell’altra società, “come prevede il regolamento, altri 20 minuti, cioè fino alle 17,50”, orario in cui ha lasciato il parcheggio dello stadio. Il reclamo, pertanto, è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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