COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.70 della Società A.S. JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 5.2.2015 (squalifica allenatore CILIBERTO Antonio fino al 5.4.2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.70 della Società A.S. JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 5.2.2015 (squalifica allenatore CILIBERTO Antonio fino al 5.4.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante; RILEVA
a reclamante A.S. Jacurso contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento tenuto dal proprio allenatore ritenendolo reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. In particolare nega che le proteste vibrate del Ciliberto integrino gli estremi della minaccia, riconosciuta al contrario dal giudice di prime cure, nell’affermazione pronunciata dallo stesso di rivolgersi agli Organi federali per tutelare le ragioni della propria squadra in merito alla sospensione della gara che riteneva non sufficientemente motivata dalle avverse condizioni atmosferiche. La tesi della reclamante appare fondata in quanto il Ciliberto, per come del resto anche dichiarato dall’arbitro nel proprio rapporto, ha sicuramente tenuto un comportamento offensivo ma certamente non minaccioso non potendo riscontrarsi nella volontà “di portare le fotografie alla lega” la prospettazione di un danno ingiusto. Ritiene, pertanto, questa Corte che il comportamento del Ciliberto vada derubricato in comportamento offensivo e la squalifica opportunamente ridotta fino alla data del 26 febbraio 2015. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al signor CILIBERTO Antonio a tutto il 26 FEBBRAIO 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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