COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 154. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MANGO LUCA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALA CONSILINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A. ED ART. 30, COMMA IV, STATUTO F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 154. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MANGO LUCA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALA CONSILINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A. ED ART. 30, COMMA IV, STATUTO F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 4 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 28 giugno 2013, prot. 5959/36, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, relativa alla riunione del 30 settembre 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 43 del 21 novembre 2013, con la quale si disponeva l’acquisizione dei seguenti atti: a) la querela presentata dal deferito; b) il diniego di autorizzazione alla querela medesima; c) il patteggiamento con il quale si è concluso il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, RG. N. 233/10. Si richiama, altresì, la relazione del 18 febbraio 2014 della Procura Federale, in ordine alle indagini suppletive, richieste dall’allora C.D.T. Alla successiva riunione del 9 giugno 2014 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Mango Luca, rappresentato e difeso dall’assistente legale. Preliminarmente, l’assistente legale del sig. Mango Luca ha dichiarato che sono stati trasmessi, da parte della Stazione Carabinieri di Polla, alla Procura Federale della F.I.G.C., verbali di remissione della denuncia-querela presentata dal suo assistito, nonché la relativa accettazione di remissione, da parte del calciatore querelato. Il Collegio ha dato atto al Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che i verbali citati dall’assistente legale dell’arbitro deferito risultano agli atti della cennata relazione, trasmessa dalla Procura Federale. Il Rappresentante della Procura Federale ha ribadito che il sig. Mango Luca ha presentato la querela, nei confronti del calciatore Esposito Francesco, in sede ordinaria penale, senza aver ottenuto la prescritta, preventiva autorizzazione e, per tale motivo, egli si è reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione al disposto dell’art. 40, comma 2, del Regolamento dell’A.I.A. nonché dell’art. 30, comma IV, dello Statuto della F.I.G.C. Sulla base delle esposte considerazioni, il Rappresentante della Procura Federale ha qualificato come ininfluente, nell’odierno procedimento, la presa d’atto della remissione di querela, di cui al procedimento penale, per poi chiedere, nelle sue conclusioni, a carico dell’arbitro, sig. Mango Luca, la sanzione dell’inibizione per anni uno. Nel merito, questo Organo giudicante, riunitosi per deliberare nella seduta del 20.10.2014, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità del deferito. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Tribunale ritiene eccessiva quella richiesta dalla Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, in quanto nel procedimento in esame è emerso che realmente il deferito, sig. Mango Luca, abbia subito una grave aggressione, con la conseguenza di lesioni fisiche, il che, in parte, può giustificare l’azione di denuncia, senza attenzione all’obbligo di chiedere preventiva autorizzazione. Giudica, altresì, che la stessa remissione di querela possa configurare una circostanza attenuante, per cui delibera, a carico del sig. Mango Luca, la sanzione disciplinare di mesi sei di inibizione. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Mango Luca, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Sala Consilina, la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
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