COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 03. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA CALPAZIO I POL. ROCCHESE DEL 12.10.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 03. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA CALPAZIO I POL. ROCCHESE DEL 12.10.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, la società, nella persona del suo assistente legale, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. La società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la sanzione della squalifica, fino all’11.01.2015, a carico dell’allenatore, sig. Liguori Giovanni (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 29 del 16.10.2014). La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, la reclamante, anche in sede di audizione, pur non negando l’effettività del comportamento sanzionato, evidenzia tuttavia la sproporzione tra la sanzione inflitta (quasi tre mesi) ed l comportamento stesso; a sostegno della tesi, esibisce anche precedente giurisprudenziale, per caso analogo, della Corte di Giustizia Federale. Questa Corte rileva che, nel caso in esame, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato, nel comportamento posto in essere dal sig. Liguori, a) l’entrata nel terreno di giuoco senza autorizzazione; b) le ingiurie alla terna arbitrale. Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte di Giustizia Federale, di cui viene allegata la decisione in atti, l’allenatore sanzionato, se pure aveva profferito ingiurie analoghe a quelle pronunciate dal sig. Liguori, non era entrato in campo senza autorizzazione. La C.G.F., ad avviso di questa Corte, è stata, comunque, eccessivamente benevola nel caso sottoposto al suo esame. I due casi, pertanto, anche se non sono molto diversi, non possono, però, nemmeno definirsi analoghi del tutto, dovendosi rilevare3 la maggiore gravità del comportamento del sig. Liguori. Ad avviso di questo Collegio, peraltro, appare anche eccessiva la sanzione di tre mesi, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. In ossequio al principio di adeguatezza e proporzionalità, questa Corte nell’esercizio del suo autonomo potere di valutazione discrezionale, pur tenendo presente il precedente giurisprudenziale invocato dalla reclamante, ritiene congrua, nel caso in esame, la sanzione della squalifica fino al 24 novembre 2014, in considerazione anche delle responsabilità di natura educativa che debbono caratterizzare il ruolo dell’allenatore. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Rocchese, di ridurre fino al 24.11.2014, l’impugnata sanzione a carico dell’allenatore, sig. Liguori Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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