COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 157. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. REGA ROCCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MARIA ROSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LIOI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MARIA ROSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MAIA ROSA: ART. 4, COMMI 1 E 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 157. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. REGA ROCCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MARIA ROSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LIOI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MARIA ROSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MAIA ROSA: ART. 4, COMMI 1 E 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 29 agosto 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 13 dicembre 2012, prot. 3633/1012, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (11.11.2013) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per dodici mesi, a carico del presidente, sig. Rega Rocco, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e per aver acconsentito che venisse alterata dolosamente la data di nascita apposta sul cartellino del sig. Lioi Antonio, all’epoca tesserato per la propria società, al fine di permettergli di partecipare ad una gara di Campionato Allievi Regionali – Fascia B, altrimenti a lui preclusa per sopraggiunti limiti di età; b) la sanzione della squalifica, per dodici mesi, a carico del calciatore, sig. Lioi Antonio, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver acconsentito che venisse alterata dolosamente la data di nascita apposta sul proprio cartellino, al fine di essere messo in condizione di partecipare ad una gara di Campionato Allievi Regionali – Fascia B, altrimenti a lui preclusa per sopraggiunti limiti di età; c) euro 3.000,00 di ammenda a carico della società Maria Rosa, per responsabilità diretta ed oggettiva. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti, sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze di fatto e di diritto che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti sia la categoria di appartenenza della società deferita, sia le precedenti decisioni per casi analoghi, le ha determinate come di seguito specificato: a carico del presidente, sig. Rega Rocco, mesi quattro di inibizione, anche in ragione dell’aggravante, determinata dall’attività giovanile, alla quale partecipava la società all’atto dell’infrazione disciplinare; a carico del calciatore, sig. Lioi Antonio, mesi tre di squalifica; a carico della società Maria Rosa, l’ammenda di euro 800,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del presidente, sig. Rega Rocco, mesi quattro di inibizione; a carico del calciatore, sig. Lioi Antonio, mesi tre di squalifica; a carico della società Maria Rosa, l’ammenda di euro 300,00.
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