COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO RUSSO VINCENZO – GARA ACQUAVELLA / VESOLE DEL 22.01.2014 – COPPA CAMPANIA – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 06/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO RUSSO VINCENZO – GARA ACQUAVELLA / VESOLE DEL 22.01.2014 – COPPA CAMPANIA – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; sentito, in due distinte riunioni (il 22 settembre e 3 novembre 2014), il reclamante, assistito dal proprio assistente legale; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 13.10.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 63 del 30.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Russo Vincenzo, la sanzione della squalifica fino al 22.01.2017, per ingiurie, minacce ed uno sputo (che non colpiva) all’indirizzo dell’arbitro, per aver ritardato l’uscita dal campo, per aver colpito con uno schiaffo al volto il direttore di gara. Al riguardo, questo Collegio, per quanto attiene al reclamo in esame, ritiene di dover sintetizzare i fatti, come risultanti dagli atti del fascicolo e dalle audizioni del reclamante e dell’arbitro. Alla fine del primo tempo, veniva espulso il portiere della società Vesole (sig. Ciuccio Biagio Claudio). Al 30’ del secondo tempo, è stato espulso il reclamante, sig. Russo Vincenzo, per le motivazioni innanzi enunciate. Quattro minuti dopo, a seguito della espulsione di altri due calciatori della società Vesole, la gara veniva sospesa definitivamente, perché, a giudizio dell’arbitro, non esistevano più i presupposti per la continuazione della stessa in serenità e regolarità (ovvero, non per inferiorità numerica di una delle due squadre). Nel rientrare verso il suo spogliatoio, l’arbitro veniva colpito, come già sottolineato, dal sig. Russo Vincenzo. Deve precisarsi, quindi, che è risultato accertato: a) che il sig. Russo Vincenzo non abbia impedito consapevolmente all’arbitro di riprendere la gara, dopo la sua espulsione; b) che la gara medesima non sia stata sospesa per responsabilità del nominato calciatore. Tanto premesso, sulla base delle risultanze dibattimentali, nonché in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, questo Collegio ritiene che costituisca sanzione congrua, per il comportamento tenuto dal calciatore in esame, sig. Russo Vincenzo, la squalifica fino al 30 giugno 2015. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dal sig. Russo Vincenzo, di ridurre al 30.06.2015 l’impugnata squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65,00, come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dai tesserati.
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