COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 13/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 05. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO TEMERARIA 1957 SAN MANGO – GARA TEMERARIA 1957 SAN MANGO / POLISPORTIVA ROCCHESE DEL 25.10.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 13/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 05. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO TEMERARIA 1957 SAN MANGO – GARA TEMERARIA 1957 SAN MANGO / POLISPORTIVA ROCCHESE DEL 25.10.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 36 del 30 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per otto gare, a carico del calciatore sig. Giudice Davide, perché, “dopo essere stato espulso per minacce, spintonava l’arbitro, ingiuriandolo e minacciandolo”. Orbene, così si rileva dal referto di gara, nonché dalla documentazione depositata, in atti, dalla reclamante, le azioni poste in essere dal calciatore Giudice Davide, sono pienamente provate. Peraltro, ad avviso di questo Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in applicazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta a sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Temeraria 1957 San Mango, di ridurre a sei giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Giudice Davide; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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