COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 161. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BRUNO GIOVANNI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. CANDIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. , ART. 40, COMMA 1, LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DEL SIG. SARTI ANTONIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 40, COMMA 1, LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DEL SIG. REMIGETTO FRANCESCO (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CANDIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., ART. 40, COMMA 1, LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DELLE SOCIETÀ CANDIDA E CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 161. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BRUNO GIOVANNI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. CANDIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. , ART. 40, COMMA 1, LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DEL SIG. SARTI ANTONIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 40, COMMA 1, LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DEL SIG. REMIGETTO FRANCESCO (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CANDIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., ART. 40, COMMA 1, LETTERA DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DELLE SOCIETÀ CANDIDA E CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 16 aprile 2014, prot. 5982/625, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamato l’ordinanza n. 136, relativa alla riunione del 23.06.2014, con la quale era stato disposto il rinvio della trattazione, per l’audizione delle parti, a data da destinarsi. Alla riunione della trattazione (20.10.2014) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Sarti Antonio, in proprio, nonché in nome e per conto della società deferita Città di Mercogliano 2012, quale presidente e rappresentante legale della medesima società; il sig. Bruno Giovanni, in proprio, nonché in nome e per conto della società deferita Candida, quale presidente e rappresentante legale della medesima società. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza del deferito, sig. Remigetto Francesco, direttore tecnico, benché ritualmente convocato (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione per cinque mesi, a carico del sig. Remigetto Francesco, in qualità di tesserato quale direttore tecnico della società Candida, ma sprovvisto di abilitazione a svolgere l’attività di tecnico (tant’è che non risulta iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico), per aver svolto, come comprovato dalla produzione giornalistica allegata alla denuncia ma ancor di più dalle distinte di gare acquisite (nelle quali il nominato risulta indicato più volte, fino al 3.12.2013), l’attività di allenatore della prima squadra della società Candida, partecipante al Campionato Regionale di Prima Categoria del C.R. Campania e, successivamente, dal 14.12.2013, abbia svolto l’attività di allenatore della prima squadra della società Città di Mercogliano 2012, partecipante allo stesso Campionato regionale di Prima Categoria del C.R. Campania; b) la sanzione dell’inibizione, per mesi quattro, a carico del sig. Bruno Giovanni, in qualità di presidente della società Candida, per aver consentito, al sig. Remigetto Francesco, tesserato quale direttore tecnico della società Candida, a svolgere, nella stagione sportiva 2013/2014 e fino al 3.12.2013, le mansioni di allenatore, benché sprovvisto di tale abilitazione, contravvenendo alle norme federali, che prescrivono che l’attività in argomento debba essere svolta da un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; c) la sanzione dell’inibizione, per mesi quattro, a carico del sig. Sarti Antonio, in qualità di presidente della società Città di Mercogliano 2012, per aver consentito, al sig. Remigetto Francesco, tesserato quale direttore tecnico della società Candida, di svolgere, nella stagione sportiva 2013/2014, dal 14.12.2013, le mansioni di allenatore, benché sprovvisto della richiamata abilitazione, contravvenendo alle norme federali, che prescrivono che l’attività in argomento debba essere svolta da un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; d) euro 500,00 di ammenda, a carico delle società Candida e Città di Mercogliano 2012, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta ai rispettivi presidenti, come innanzi analiticamente descritti. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti, sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alle commisurazioni delle sanzioni, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze di fatto e di diritto che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti sia la categoria di appartenenza delle società deferite (all’atto, Terza Categoria), sia le dichiarazioni rese a proprie discolpa, in sede di audizione, dai presidenti deferiti, sia le precedenti decisioni per casi analoghi, o riconducibili a quello in esame, le ha determinate come di seguito specificato: a) la sanzione dell’inibizione per mesi due, a carico del sig. Bruno Giovanni, in qualità di presidente della società Candida, con quantificazione ridotta, anche per aver egli lealmente ammesso, all’atto dell’audizione presso questo Collegio, la responsabilità della società; b) la sanzione dell’inibizione per mesi due, a carico del sig. Sarti Antonio, in qualità di presidente della società Città di Mercogliano 2012, con quantificazione ridotta, anche per aver egli lealmente ammesso, all’atto dell’audizione presso questo Collegio, la responsabilità della società; c) la sanzione dell’inibizione per mesi cinque, a carico del sig. Remigetto Francesco; d) euro 200,00 di ammenda, a carico di ciascuna delle due società, Candida e Città di Mercogliano 2012, a titolo di responsabilità diretta. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Bruno Giovanni e Sarti Antonio, rispettivamente presidenti delle società Candida e Città di Mercogliano 2012, mesi due di inibizione; a carico del sig. Remigetto Francesco, la sanzione dell’inibizione per mesi cinque; a carico delle società Candida e Città di Mercogliano 2012, euro 200,00 di ammenda ciascuna.
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