COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 08. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ARDOR QUALIANO – GARA NUOVA BOYS CAIVANESE / ARDOR QUALIANO DELL’ 1.11.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 08. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ARDOR QUALIANO – GARA NUOVA BOYS CAIVANESE / ARDOR QUALIANO DELL’ 1.11.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 40 del 6 novembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto: a) al dirigente, al sig. Ilardi Andrea, l’inibizione fino al 28.02.2015; b) all’allenatore, sig. Lorenzo Francesco, la squalifica fino al 28.02.2015; c) al calciatore Avolio Gaetano, tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare ufficiali. Avverso tali decisioni, ha proposto reclamo la Società Ardor Qualiano. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa, non solo in ragione dell’evidenziata giurisprudenza, relativa a casi analoghi. Questo Collegio, verificate le responsabilità ascritte ai tesserati Avolio Gaetano, Ilardi Andrea e Lorenzo Francesco, ha ritenuto che, effettivamente, le posizioni di Ilardi Andrea e Lorenzo Francesco possano essere riconsiderate e ridimensionate. Viceversa, ritiene congrua ed equa la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore Avolio Gaetano. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Ardor Qualiano, di ridurre: al 30 gennaio 2015 l’impugnata inibizione a carico del dirigente, sig. Ilardi Andrea; parimenti al 30 gennaio 2015 l’impugnata squalifica a carico dell’allenatore, sig. Lorenzo Francesco; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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