COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 27/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 10. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PALMESE – GARA PALMESE / PRO SCAFATESE CALCIO DEL 9.11.2014 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 27/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 10. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PALMESE – GARA PALMESE / PRO SCAFATESE CALCIO DEL 9.11.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 42 dell’11 novembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, in relazione alla società reclamante: a) al dirigente, sig. Soviero Giovanni, l’inibizione fino al 9.02.2015; b) all’allenatore, sig. Soviero Salvatore, la squalifica fino al 9.02.2015; c) al calciatore Novello Luigi, la squalifica per sei gare ufficiali. Avverso tali decisioni, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo la società Palmese, peraltro rinunciando, per propria espressa determinazione, ad impugnare la punizione sportiva della perdita della gara, la sanzione pecuniaria e l’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa, in ragione sia della giurisprudenza relativa a casi analoghi, sia delle circostanze, di fatto e di diritto, sia del principio della proporzionalità, anche alla luce degli accertamenti esperiti da questo Collegio. In merito al calciatore Novello Luigi, la società, nel proprio atto di impugnazione, ha puntualizzato che lo stesso direttore di gara ha precisato di non aver sofferto “alcun dolore” ed alcuna conseguenza fisica. Per quanto attiene all’allenatore, sig. Soviero Salvatore, in quanto più volte richiamato dall’arbitro a rimanere calmo, indi espulso per aver ingiuriato e minacciato l’arbitro. Infine, la ricorrente ha chiesto la riduzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Soviero Giovanni, in quanto entrato sì nel terreno di gioco senza il consenso dell’arbitro, ma esclusivamente allo scopo di dissuadere i calciatori della sua squadra a protestare contro l’arbitro e di impedire loro atteggiamenti non conformi all’etica sportiva. La reclamante ha, altresì, confutato quanto refertato dal direttore di gara, in ordine alle espressioni che il nominato dirigente avrebbe indirizzato all’arbitro medesimo. Questo Collegio, in esito ad approfondita disamina, ha ritenuto che le posizioni soggettive dei tre tesserati possano essere, sotto il profilo disciplinare, riconsiderate e ridimensionate, come di seguito specificato: a carico del dirigente, sig. Soviero Giovanni, l’inibizione fino al 15.12.2014; a carico dell’allenatore, sig. Soviero Salvatore, la squalifica fino al 15.12.2014; a carico del calciatore, Novello Luigi, la riduzione della squalifica da sei a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Palmese, di ridurre: al 15.12.2014 le sanzioni a carico del dirigente, sig. Soviero Giovanni, e dell’allenatore, sig. Soviero Salvatore; a cinque giornate di gara, la squalifica a carico del calciatore Novello Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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