COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 04/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 13. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PRO SCAFATESE CALCIO – GARA FAIANO 1965 / PRO SCAFATESE CALCIO DEL 15.11.2014 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 04/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
13. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PRO SCAFATESE CALCIO – GARA FAIANO 1965 / PRO SCAFATESE CALCIO DEL 15.11.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 47 del 20 novembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore sig. Spasiano Francesco, perché, “con pallone non in giuoco colpiva un antagonista avversario con un calcio”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, sostiene che il calcio sia stato di “tenue entità” e pertanto chiede la riduzione della squalifica, in quanto, a suo avviso, quella del calciatore Spasiano Francesco deve essere considerata come condotta antisportiva, con la valutazione aggiuntiva che l’azione stessa sia configurabile come “preterintenzionale” in quanto non caratterizzata da alcuna premeditazione. Viceversa, ad avviso di questo Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in applicazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità, la sanzione risulta essere congrua ed equa rispetto all’azione commessa dal calciatore Spasiano Francesco. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pro Scafatese Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante, come richiesto.
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