COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 170 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RECCIA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CASALE NORMANNA): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASALE NORMANNA (ART. 4, COMMA 1 ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 170 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RECCIA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CASALE NORMANNA): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASALE NORMANNA (ART. 4, COMMA 1 ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare territoriale, del 29 agosto 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 1 dicembre 2012, prot. 3604/428, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (11.11.2013) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate postali, regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 a carico della società Casale Normanna e l’inibizione, per sei mesi, a carico del sig. Reccia Marco, quest’ultimo per aver, nella qualità di presidente, con attività posta in essere nell’interesse della società o, comunque, rilevante per l’ordinamento federale, violato ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo espresso, pubblicamente, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e dell’immagine dei tesserati nell’ambito dell’Associazione Italiana Arbitri. Come già specificato in precedenza, a carico della società Casale Normanna il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’ammenda di euro 1.000,00, a titolo di responsabilità diretta, in ragione della richiamata violazione delle norme federali, poste in essere dal proprio presidente e rappresentante legale. Nel merito questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata, inequivocabilmente, la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Giudica, altresì, che debba essere accolta la richiesta formulata dalla Procura Federale, in udienza, nei confronti del tesserato deferito, sig. Reccia Marco, con inibizione a suo carico per mesi sei, con decorrenza del suo eventuale nuovo censimento, o tesseramento, a favore di società nell’ambito della F.I.G.C. Il Collegio ritiene, viceversa, non potersi procedere nei confronti della società Casale Normanna, per insussistenza sopravvenuta del presupposto giuridico della sanzione, in quanto la nominata società è stata dichiarata inattiva, con decorrenza dal 30.06.2014. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Reccia Marco, mesi sei di inibizione, con decorrenza dall’eventuale, primo successivo censimento in organico, o tesseramento, a favore di una società nell’ambito della F.I.G.C.; a carico della società Casale Normanna, non luogo a provvedere, in ragione della dichiarazione di inattività intervenuta a suo carico, come specificata nella parte motiva.
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