COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 175. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLANTIS – GARA ATLANTIS / ALTA IRPINIA DEL 29.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 18/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 175. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLANTIS – GARA ATLANTIS / ALTA IRPINIA DEL 29.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; sentito, nella riunione del 1° dicembre 2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, l’arbitro a chiarimenti (in terza convocazione); letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 29 del 3.04.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, fino al 30.03.2015, a carico dell’allenatore, sig. D’Avanzo Gianfranco, perché, “dopo aver raggiunto di corsa, dalla panchina, il direttore di gara, lo colpiva con una violenta manata al volto, causandogli dolore fino al giorno successivo”, nonché la qualifica, fino al 31.12.2016, a carico del calciatore D’Avanzo Antonio, perché, “a fine gara, dopo essersi tolto la maglietta, aggrediva l’arbitro alle spalle, colpendolo con calci e pugni alla schiena. Sanzione ridotta per aver, successivamente, chiesto scusa all’arbitro per l’accaduto, perché pentito del’insano gesto”. La tesi difensiva della società reclamante può trovare parziale accoglimento. Invero, la reclamante, nel proprio atto di impugnazione, aveva sottolineato che, a suo avviso, i fatti addebitati ai cennati tesserati non coincidano in toto con le descrizioni del direttore di gara nel proprio referto arbitrale. Questa Corte ha ritenuto di dover convocare l’arbitro, al fine di appurare con assoluta precisione quanto rappresentato negli atti ufficiali di gara. Al riguardo, non può non stigmatizzarsi che l’arbitro abbia ritenuto di presentarsi in udienza soltanto dopo la terza convocazione. All’atto dell’audizione, il direttore di gara ha sostanzialmente confermato il contenuto del referto, precisando di aver riconosciuto il calciatore D’Avanzo Antonio, nonostante si fosse tolta la maglietta. Nel suo ricorso, viceversa, la società Atlantis ha sostenuto che sia stato lo stesso calciatore, all’atto di presentare le proprie scuse all’arbitro, a farsi riconoscere, anche per quel che riguarda il numero di maglia. Infine, sempre in occasione dell’audizione, l’arbitro ha confermato quanto dichiarato in referto, anche in merito al comportamento tenuto dall’allenatore, sig. D’Avanzo Gianfranco, che lo aveva colpito “con una manata violenta al volto”, che il direttore di gara non aveva potuto evitare proprio perché “aggredito” dall’allenatore. Questo Collegio giudicante deve, nella circostanza, ribadire il consolidato principio giuridico-sportivo della prevalenza assoluta degli atti ufficiali di gara, in quanto fonte privilegiata di prova, rispetto alle dichiarazioni di parte. Per quel che concerne, viceversa, la quantificazione delle sanzioni, questo Collegio ritiene che esse debbano, sulla base delle relative circostanze, di fatto e di diritto, essere ridotte, come di seguito specificato: al 31.12.2015 la squalifica a carico del calciatore D’Avanzo Antonio; al 31.12.2014 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. D’Avanzo Gianfranco. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atlantis, di ridurre al 31.12.2015 la squalifica a carico del calciatore D’Avanzo Antonio e al 31.12.2014 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. D’Avanzo Gianfranco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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