F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO DINARO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SC Vallée D’Aoste Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Benarzole 2012), Società SC VALLÉE D’AOSTE Srl – (nota n. 4924/907 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015
(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO DINARO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SC Vallée D’Aoste Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Benarzole 2012), Società SC VALLÉE D’AOSTE Srl - (nota n. 4924/907 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015). Il Deferimento Con atto del 13 gennaio 2015 la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare: - il Sig. Alessio Dinaro, all’epoca dei fatti calciatore “tesserato per la Società Vallée D’Aoste Srl affiliata alla LND – Dipartimento Interregionale, dal 29.7.2014 tesserato per l’ASD Junior Biellese Libertas affiliata alla C.R. Piemonte – Valle D’Aosta, per rispondere della violazione del generale dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in relazione al punto 7 del Protocollo d’intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND, cui conseguono le sanzioni 19 Codice Giustizia Sportiva FIGC per aver posto volontariamente in essere, dopo la gara Novese - Vallée D’Aoste del 22.3.14, in danno del proprio D.S. Sig. Filippella Christian un’aggressione verbale con fare minaccioso, accompagnata dal pronunciamento dell’epiteto “che c.. vuoi”; - la Società Vallée D’Aoste Srl per responsabilità oggettiva. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sarebbe emerso che il calciatore Alessio Dinaro, dopo la gara Novese - Vallée D’Aoste del 22.3.14, avrebbe assunto un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti del direttore sportivo della propria Società, Filippella Christian, pronunciando nei suoi confronti anche l’epiteto “che c.. vuoi”, per reclamare presunte spettanze economiche, per le quali il calciatore avrebbe semmai dovuto azionare l’apposito procedimento dinnanzi alla CAE (procedimento che peraltro risulterebbe aver successivamente promosso). Le memorie difensive Il deferito ha presentato memorie scritte nelle quali: in via preliminare contesta la competenza del Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare, perché sarebbe competente il Tribunale territoriale trattandosi di fatti intercorsi tra tesserati di Società dilettantistica, e la procedibilità dell’azione poiché promossa d’ufficio anziché su richiesta della Società a cui apparteneva il tesserato; nel merito ritiene non provato il fatto tenuto conto dell’inattendibilità degli unici testi ascoltati dalla Procura che avrebbero confermato l’accaduto in quanto rispettivamente sorella e cognato dell’offeso e, comunque, l’irrilevanza dell’accaduto ai fini disciplinari. Il dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Alessio Dinaro la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per la Società Vallée D’Aoste Srl, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). È altresì comparso il difensore del calciatore deferito, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie ritualmente depositate. I motivi della decisione L’eccezione di incompetenza e quella di improcedibilità del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare sono infondate. Sostiene il deferito che il fatto oggetto del deferimento riguarderebbe “il novero dei rapporti personali tra i tesserati di una Società militante nel settore dilettantistico” per i quali, in base all’art. 30 del CGS, vi sarebbe la competenza del Tribunale Federale a livello territoriale, che inoltre si dovrebbe pronunciare su istanza della Società di appartenenza del tesserato e non d’ufficio a seguito di interessamento da parte della Procura. Tuttavia, la Società deferita nella stagione sportiva 2013-14 (e cioè nel momento della commissione dei fatti) militava nel Campionato interregionale Serie D – Lega nazionale dilettanti; da ciò consegue che il procedimento in oggetto, riguardando un fatto connesso allo svolgimento di un campionato non in ambito territoriale ma nazionale, è di competenza del Tribunale federale nazionale, il quale, peraltro, si pronuncia su iniziativa della Procura federale senza che sia necessaria una proposta della Società (che oltretutto nel caso di specie risulta anche deferita). Quanto al merito sussiste la prova dell’accadimento dei fatti contestati. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle dichiarazioni rese, oltreché dal Direttore sportivo Christian Filippella, dal presidente della Società Corrado Musso e dal medico sportivo della medesima Mariagiovanna Filippella, risulta, invero, che effettivamente il calciatore deferito Alessio Dinaro, al termine della partita Novese – Vallée D’Aoste del 22.3.14, ha tenuto un comportamento verbalmente minaccioso e deplorevole nei confronti del direttore sportivo della propria Società. Né tale prova può dirsi non raggiunta per il fatto che i predetti testi siano rispettivamente il cognato e la sorella del direttore sportivo offeso posto che tale legame di parentela e di affinità non priva ex sé di attendibilità le dichiarazioni rese, le quali peraltro non sono smentite dalla dichiarazione, richiamata da controparte, di Vittorio Cammarosano, che si è limitato semplicemente ad esprimere una propria valutazione sul fatto che dopo la discussione gli stessi “si sono allontanati a mio giudizio come se nulla fosse”, senza tuttavia affermare di aver sentito con esattezza il contenuto della discussione stessa e poter quindi escludere per conoscenza diretta che fosse stato tenuto il comportamento oggetto di deferimento. Il contenuto offensivo e minaccioso del comportamento tenuto esclude, inoltre, che possa trattarsi, come vorrebbe il deferito, di comportamento irrilevante ai fini disciplinari, anche se deve riconoscersi la particolare tenuità dei fatti in esame. Sussiste, pertanto, la violazione ascritta al deferito e la conseguente responsabilità oggettiva della stessa Società di appartenenza del tesserato. Il dispositivo Il Tribunale federale Nazionale, sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni: - per Alessio Dinaro, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali. - per la Società Vallée D’Aoste Srl, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).
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