F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO – (nota n. 4736/993 pf13-14 LG/AM/pp dell’8.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 4736/993 pf13-14 LG/AM/pp dell’8.1.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto dell’8 gennaio 2015, la Procura federale ha deferito il Signor Pasquale Casalnuovo, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Metapontino, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, dell’attestazione della inesistenza di pendenze debitorie (punto 10 del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Pasquale Casalnuovo, della sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge, al Signor Pasquale Casalnuovo, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Real Metapontino, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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