F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID ESTEBAN CARMONA (calciatore) – (nota n. 5494/281 pf14-15 AA/ac del 29.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/TFN del 04 Marzo 2015 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID ESTEBAN CARMONA (calciatore) - (nota n. 5494/281 pf14-15 AA/ac del 29.1.2015). Il deferimento Con atto del 29 gennaio 2015 la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Esteban Carmona David, nella sua qualità di calciatore della Società Luparese Calcio A 5 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società Luparese Calcio A 5, senza averne titolo come descritto nell’atto di deferimento richiamato. Nei termini consentiti dalla normativa processuale la parte non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Esteban Carmona David. Nessuno è comparso per la parte deferita. Motivi della decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura federale, oltre al comportamento processuale della parte deferita che non ha ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dalla documentazione in atti allegati all’atto di deferimento della Procura federale che il calciatore Esteban Carmona David ha dichiarato, come da dichiarazione allegata alla richiesta di tesseramento, di "non essere stato mai tesserato con Società appartenenti a federazioni sportive estere". Invece, dal fax del 06.11.2014 della Federazione Spagnola Calcio si evince che, al contrario, il calciatore deferito è stato tesserato per il club "Moliere College" e alla stessa federazione regolarmente affiliato. Non si ritiene che le giustificazioni del calciatore possono essere condivise, atteso che appare poco credibile la dichiarazione del Sig. Esteban Carmona David secondo cui non era mai stato a conoscenza di essere stato in precedenza tesserato per una federazione estera, non ritenendo che il giocare con una Società che svolgesse esclusivamente attività scolastica comportasse un formale tesseramento. Tutto ciò considerato, si deve ritenere che, così come affermato dalla Procura federale, la richiesta di tesseramento in esame basata su dichiarazione mendace abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, ascrivibile al calciatore Sig. Esteban Carmona David. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Esteban Carmona David la sanzione della squalifica per mesi 2 (due).
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