F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014, ha inflitto, la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 alla società Udinese Calcio S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, al 10° del secondo tempo dell’incontro Udinese/Napoli disputato il 21.9.2014, sostenitori della società Udinese rivolgevano alla tifoseria avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 24.9.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 30.9.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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