F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014) La società sportiva F.C. Rieti ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014 che ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 alla medesima società in seguito alla gara Vivi Altotevere Sansepolcro/Rieti del 21.9.2014 . Tenuto conto che dagli atti prodotti e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, stante la forza fidefacente del rapporto redatto dal direttore di gara e dall’assistente del direttore di gara, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Nel rapporto dell’assistente del direttore di gara, Signor Massimo Miccoli, è testualmente rappresentato come per tutta la durata della gara i tifosi del Rieti ebbero ad insultare l’assistente proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose ed altamente offensive, seguite da puntuali minacce ed accompagnando tale comportamento con sputi che lo colpivano ripetutamente sulla testa, sul collo, sulle braccia e sulla schiena e valutato che tale comportamento integra pienamente la condotta punita con l’ammenda di € 1.800,00, risultando peraltro congrua nell’ammontare in ragione della portata del comportamento posto in essere dai tifosi della Società ricorrente. Stimato, conclusivamente ed in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato, deve confermarsi la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 inflitta alla società F.C. Rieti S.r.l., respingendo il secondo ricorso; Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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