F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 02 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 02 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) Con lettera in data 26.12.2014, la S.S. Monopoli preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, avverso la sanzione di 1 giornata di squalifica inflitta a carico del proprio allenatore, sig. Francesco Passatore, per proteste. Nei successivi motivi tempestivamente fatti pervenire alla Corte, la reclamante forniva una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella emergente dal rapporto arbitrale e ciò contrasta con il requisito di fonte privilegiata di prova che deve essere attribuita al detto ultimo atto, per cui, la tesi difensiva non può essere presa in considerazione a va prontamente disattesa. Tuttavia, in relazione ai fatti veramente accaduti, la sanzione irrogata appare non adeguatamente proporzionata ed eccessivamente afflittiva, per cui, appare equo ridurla nei termini di cui in dispositivo, accogliendo parzialmente, in tal senso, il reclamo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. di Monopoli (Bari), ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. IL PRESIDENTE Piero Sandulli Pubblicato in Roma il 3 marzo 2015 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Antonio Di Sebastiano Carlo Tavecchio
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