F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KABINE MEHDI SEGUITO GARA RIMINI CALCIO/CIVITANOVESE DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C. RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KABINE MEHDI SEGUITO GARA RIMINI CALCIO/CIVITANOVESE DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Kabine Medhi, tesserato in favore dell’A.C. Rimini Calcio 1912, reo di avere, nel corso della gara amichevole Rimini/Civitanovese del 31.1.2015, prima colpito con un pugno al viso un avversario e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni offensive all'arbitro, chiedendogli altresì di non riportare sul referto quanto avvenuto, la squalifica per 5 giornate. La relativa decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dalla società di appartenenza del calciatore che, anche con riferimenti a precedenti giurisprudenziali riguardanti casi similari, lamenta l'eccessiva severità della sanzione irrogata e ne chiede una congrua riduzione. L'appello non è fondato e va respinto. La valutazione delle violazioni disciplinari operata in prima istanza è, infatti, perfettamente armonica rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, per ciascuna di esse, dalla legislazione in materia e, segnatamente dall'art.19 C.G.S. che punisce con tre giornate di squalifica (comma 4, lett.b) ogni atto di condotta violenta contro avversari e con altre 2 giornate (comma 4, lett. a) i casi di condotta sia ingiuriosa sia irriguardosa nei confronti dell'arbitro. Orbene, il cumulo materiale delle sanzioni per le varie infrazioni poste a carico del Kabine sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, dimostra, contrariamente a quanto si sostiene nei motivi di gravame, come le critiche avanzate non abbiano ragion d'essere per cui il provvedimento impugnato va integralmente confermato. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rimini Calcio 1912 di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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