COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 26. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA REAL PONTECAGNANO FAIANO / LIBERTAS STABIA DEL 4.01.2015 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 26. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA REAL PONTECAGNANO FAIANO / LIBERTAS STABIA DEL 4.01.2015 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9 gennaio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore Gargiulo Leonardo, perché “a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo un avversario antagonista”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante a mezzo fax del 12.01.2015, ovvero nei termini temporali prescritti. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la società reclamante asserisce, nel proprio atto di impugnazione,che il calciatore Gargiulo Leonardo abbia colpito con una manata e non con uno schiaffo, poiché era stato attinto, con uno sputo, dal calciatore antagonista, anch’egli regolarmente sanzionato dal Giudice di prime cure. Deve osservarsi che la “manata”, ai sensi dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, è sanzionato nella misura minima di tre giornate di gare. Deve, quindi, giudicarsi congrua la sanzione, inflitta dal Giudice di prime cure a carico del calciatore Gargiulo Leonardo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Libetas Stabia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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