COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 29. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / S. VINCENZO DEL 7.12.2014 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
29. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / S. VINCENZO DEL 7.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell’11.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: perdita della gara con il punteggio di 0-3; l’ammenda di euro 400,00, con obbligo di disputa della prossima gara interna a porte chiuse, a carico della società reclamante. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata, in data 17.12.2014, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Real Marchesa ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, la posizione della disputa della gara interna a porte chiuse, nonché la richiesta di rettifica del risultato a favore della reclamante, rilevando la duplice inammissibilità ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), ed art. 46, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alla decisione nel merito della sanzione accessoria pecuniara, dispone che essa sia rinviata alla seduta del 19 gennaio 2015, previa convocazione del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Marchesa, nella sola parte riguardante la disputa di una gara a porte chiuse e della richiesta di rettifica del risultato, a favore della reclamante; rinvia alla seduta del 19 gennaio 2015 per la decisione in ordine alla sanzione pecuniaria, disponendo la convocazione del direttore di gara per l’indicata seduta; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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