COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 33. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / S. VINCENZO UNITIS DEL 7.12.2014 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
33. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / S. VINCENZO UNITIS DEL 7.12.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la precedente decisione di questo Collegio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 15.01.2015, con la quale era stata disposta la convocazione del direttore di gara; sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che l’arbitro, in sede di audizione presso questo Collegio, si è riportato al suo referto. Orbene, da una’attenta lettura degli atti ufficiali, si evince chiaramente che la gara è stata sospesa al 49’ del secondo tempo, nel momento in cui si verificava lo scavalcamento da parte di alcuni sostenitori, che davano vita ad una rissa con i calciatori della società S. Vincenzo Unitis, con alcuni calciatori della società reclamante che partecipavano all’aggressione, mentre altri facevano rientro negli spogliatoi. Questo Collegio, alla luce di tali situazioni, ritiene che l’entità della sanzione inflitta in prime cure (ammenda pecuniaria di euro 400,00) sia commisurata per eccesso, in rapporto ai fatti effettivamente verificatisi. Ritiene, pertanto, questo Collegio, di dover ridurre ad euro 250,00 l’impugnata sanzione dell’ammenda. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Real Marchesa, di ridurre ad euro 250,00 l’impugnata sanzione pecuniaria a carico della reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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